Le Regioni ad autonomia speciale possono istituire nuove provincie

06.07.2001

Corte costituzionale 6 luglio 2001, n. 230
http://www.cortecostituzionale.it/pron/rp_m/pr_01/pr_01_m/dec_h_01/01-0230.htm

L’istituzione di nuove provincie è compresa nella competenza, relativa all’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, conferita dalla Legge costituzionale 2 del 1993 e non comporta alcuna conseguenza sull’organizzazione amministrativa dello Stato, non essendovi più un nesso necessario fra la provincia quale ente autonomo e la provincia come circoscrizione di decentramento statale.

Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la Legge regionale della Sardegna riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di Carbonia–Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio).

L’istituzione di nuove provincie è compresa nella competenza relativa allo “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” spettante alla Regione Sardegna in forza dell’articolo 3 dello Statuto quale risulta dalla modifica apportata con l’articolo 4 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli – Venezia Giulia e per il Trentino – Alto Adige).

L’articolo 133, primo comma, della Costituzione stabilisce che “la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione” è stabilita “con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione”. Ma l’articolo 116 della Costituzione prevede anche che “alla Sardegna … sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia”, secondo lo Statuto speciale adottato con legge costituzionale. Con la Legge costituzionale 2 del 1993, alla Regione Sardegna ed alle altre Regioni ad autonomia speciale indicate nel titolo è stata riconosciuta la competenza in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, al fine dichiarato, come si evince anche dai lavori parlamentari, di rimuovere l’originaria diversità di regime giuridico fra le regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali e di equiparare la loro autonomia a quella già riconosciuta alla Regione siciliana (la quale, secondo l’art. 15, c. 3, Stat., è titolare della potestà legislativa esclusiva “in materia di circoscrizione, ordinamento [e controllo] degli enti locali” e in tale potestà è pacificamente compresa quella di istituire, con proprie leggi, i “liberi consorzi comunali” che nella Regione siciliana, sotto la denominazione di “province regionali”, hanno preso il posto delle province). Inoltre, l’articolo 43 dello Statuto della Regione Sardegna, fin dalla sua originaria formulazione, prevedeva la competenza legislativa della Regione circa la modifica delle circoscrizioni e delle funzioni delle provincie allora esistenti, onde un’interpretazione restrittiva dell’innovazione apportata dalla Legge costituzionale 2 del 1993 finirebbe per privare in gran parte di significato la riforma statutaria in tal modo operata. E la Legge regionale della Sardegna 4 del 1997, infatti, ha dettato una disciplina volta a ridefinire l’ordinamento provinciale nel suo territorio, la quale prevede che “l’istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei comuni”, secondo vari procedimenti, aperti alla necessaria partecipazione delle comunità locali interessate, previsti dagli articoli successivi.

L’istituzione di nuove province, d’altra parte, non comporta alcuna conseguenza sull’organizzazione amministrativa dello Stato. Nella legislazione concernente le provincie (oltre che i comuni) quali circoscrizioni di decentramento statale, alla stregua dell’articolo 129, primo comma, della Costituzione, non è infatti stabilito alcun nesso necessario tra l’istituzione di una provincia e la creazione di uffici statali decentrati su scala corrispondente: rientra pur sempre nella discrezionalità del legislatore statale la determinazione dell’ambito territoriale di competenza dei propri uffici decentrati, tanto più in quanto la provincia ha ormai perso la sua originaria prevalente matrice di circoscrizione dell’amministrazione decentrata del Ministero dell’interno per assumere la natura essenziale di ente espressivo di una delle dimensioni del sistema dell’autonomia locale tracciato dalla Costituzione. Della discrezionalità delle scelte organizzative statali che da tale non necessaria coincidenza deriva sono manifestazione:

* l’articolo 16, comma 2, lettera f), L. 142 del 1990, ora trasfuso nell’articolo 21, comma 3, lettera f), del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato col Decreto legislativo 267 del 2000, laddove (con riferimento alle Regioni ad autonomia ordinaria) prevede che “l’istituzione di nuove province non comporta necessariamente l’istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici”;
* l’articolo 11 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo), laddove, riorganizzando le prefetture attraverso la loro trasformazione in uffici territoriali del governo, non fa riferimento alcuno alla loro dimensione provinciale.

E, sulla stessa premessa dell’inesistenza di una corrispondenza necessaria fra la provincia quale ente autonomo e la provincia come circoscrizione di decentramento statale, l’articolo 12, comma 2, L. reg. Sardegna 4 del 1997 stabilisce che “la Regione provvede … a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché il decentramento statale tenda a corrispondere agli ambiti territoriali provinciali nel territorio della Regione”.

Giurisprudenza richiamata:

* sulle finalità e sulla portata innovativa della Legge costituzionale 2 del 1993: Corte costituzionale, sentenza n. 415 del 1994

a cura di Giuseppe Conte