Il Tar Piemonte, in questa sentenza, dichiara che, in materia di smaltimento di rifiuti, la legittimazione all’impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica viene normalmente riconosciuta ai Comuni nel cui territorio l’impianto dovrebbe essere collocato subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo pregiudizio che detta discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito territoriale di rispettiva competenza. Secondo il Tar la mera circostanza della prossimità all’opera pubblica da realizzare non è idonea a radicare un interesse all’impugnazione in assenza della congrua dimostrazione del danno che deriverebbe dall’impianto. Poiché, nel caso di specie, la dimostrazione è mancata del tutto, né la sussistenza di un danno può ritenersi implicita nella peculiare tipologia di attività autorizzata, tanto da potersene omettere la dimostrazione sul presupposto che esso sarebbe connaturato al carattere “pericoloso” dei rifiuti trattati, il ricorso viene dichiarato inammissibile. E’, infatti, necessario muovere dall’opposta considerazione che l’attività di trattamento e di recupero dei rifiuti, tanto più quando si tratti di rifiuti speciali pericolosi, arreca un immediato beneficio alla collettività locale e risponde all’evidente finalità pubblica di consentire il recupero, la riutilizzazione sotto diversa forma e, nel caso, lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità compatibili con la tutela dell’ambiente e, in definitiva, della saluta dei cittadini.
Il Comune è legittimato ad impugnare un provvedimento di localizzazione din una discarica subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo pregiudizio che detta discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito territoriale di rispettiva competenzaTAR PIEMONTE, Sez. II – 5 giugno 2009, n. 1585
05.06.2009