L’ente locale non può proporre una “sua” definizione di “biomassa” in contrasto con quella statale e di derivazione comunitariaTAR PIEMONTE, Sez. I – 5 giugno 2009, n. 1563

05.06.2009

Nel caso di specie l’oggetto principale del ricorso riguarda in particolare il procedimento di autorizzazione unica all’installazione della centrale a biomasse, seguendo il modulo della conferenza di servizi. In questo caso la Provincia ha ritenuto di non attivare neppure il procedimento formulando un negativo vaglio preliminare di ammissibilità dell’istanza in quanto il cippato non sarebbe qualificabile biomassa, bensì rifiuto. Dopo aver ricostruito la nozione di “biomassa” e di rifiuto, il Tribunale osserva che non può negarsi una competenza ad emanare linee guida sul punto prevista dalla legge statale e regionale in capo alla Provincia e che tale competenza è finalizzata ad una funzione di “promozione” ed incentivazione della produzione di energia tramite biomasse; qualora tale competenza venisse esercitata per porre vincoli più stringenti di quelli dettati dalla normativa nazionale, ed in conflitto con la medesima, essa sarebbe certamente priva di qualsiasi supporto normativo; altro è, infatti, dire che l’ente locale, in una politica promozionale, possa privilegiare sul proprio territorio determinate soluzioni rispetto ad altre, pur sempre autorizzabili e possibili, così limitandosi ad esercitare un scelta e selezione nell’applicazione di eventuali incentivi da sé medesimo posti, altro è pensare che l’ente possa ad esempio proporre una “sua” definizione di biomassa in contrasto con quella statale e di derivazione comunitaria.

a cura di Laura De Vito