In materia di accesso alle informazioni ambientali non è necessaria una puntuale indicazione degli atti richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni. TAR CALABRIA, Reggio Calabria – 20 maggio 2009, n. 343

20.05.2009

Il Tar Calabria accoglie il ricorso contro il Comune di Reggio Calabria per non aver risposto alla richiesta di informazioni ambientali relativamente all’esistenza e alla funzionalità dell’impianto di depurazione afferente le acque reflue provenienti dall’utenza e relativamente a quanto è stato pagato sino ad oggi per servizio in questione. L’interesse del ricorrente è legato alle indicazioni della Corte Costituzionale , che nella sentenza n. 335/2008 ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli del d.lgs. 3 aprile 2005, n. 152, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o siano inattivi. Poiché, prosegue il Tar, è pacifico che in materia di accesso ambientale non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, ad elaborarle ed a comunicarle al richiedente (in termini Tar Genova, I, 27 ottobre 2007 n. 1870) il ricorso è fondato.

a cura di De Vito Laura