La repressione della condotta antisindacale nel pubblico impiego: giurisdizione del Giudice Ordinario

24.01.2003

L’istanza di regolamento di giurisdizione non è preclusa dalla pendenza del giudizio di opposizione al decreto ex art. 28 Stat. Lav., perché tale provvedimento, fino a quando non è definito il giudizio di opposizione, è un atto processuale provvisorio, che non può contenere una statuizione implicita relativa alla giurisdizione, sulla quale possa formarsi il giudicato.
L’art. 63 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 68 d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 33 d.gs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 29 d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 18 d.lgs n. 387 del 1998), devolve al giudice ordinario, in funzione di   giudice del lavoro, una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni. In coerenza con tale disposto normativo, l’art. 4 della legge 11 aprile 2000 n. 83 aveva già abrogato il sesto e settimo comma dell’art. 28 Stat. Lav., i quali avevano ripartito la giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, correlando, la prima a condotte lesive del solo sindacato e la seconda a quelle lesive, oltre che di interessi sindacali, di situazioni soggettive inerenti al pubblico impiego.

Corte di Cassazione 24 gennaio 2003 n 1127

a cura di Andrea Pietropaoli