Le articolazioni territoriali di associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, prive di un autonomo titolo legittimante rispetto a quello conferito all’Associazione nazionale di cui fanno parte, non sono dotate di autonoma legittimazione ad agire in giudizio nemmeno per l’impugnazione di provvedimenti ad efficacia territoriale circoscritta. Il carattere nazionale (o, comunque, ultraregionale) dell’Associazione costituisce infatti, al contempo, presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale, che ha, pertanto, carattere ontologicamente unitario. Solo l’Associazione nazionale in quanto tale è, pertanto, da considerare titolare ex lege della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte anche nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti. Irrilevanti appaiono, conseguentemente, eventuali specifiche previsioni statutarie di conferimento della legittimazione processuale ai rappresentanti delle articolazioni territoriali, avendo le stesse capacità di produrre effetti solo relativamente all’Ente e senza che ciò comporti una distribuzione della titolarità della situazione legittimante
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I – 19 ottobre 2009, n. 1633 – Le articolazioni territoriali di associazioni ambientaliste non sono dotate di autonoma legittimazione ad agire in giudizio
19.10.2009