È rimessa alle Regioni a statuto speciale ed alle Provincie autonome la scelta fra l’istituzione di agenzie tecniche per la contrattazione collettiva in ambito provinciale e l’utilizzazione dell’ARAN quale rappresentante della parte pubblica

27.07.2001

Corte costituzionale 27 luglio 2001, n. 315

La Corte costituzionale ha annullato un Decreto ministeriale nella parte in cui obbligava le Provincie autonome di Trento e di Bolzano a finanziare l’ARAN.

Giudizi per conflitti di attribuzione promossi dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano sorti a seguito del Decreto del Ministro della funzione pubblica emanato di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro della sanità in data 18 ottobre 1999, recante “Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell’ARAN per il comparto Sanità, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.

Il Decreto ministeriale oggetto della censura ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, tutte le amministrazioni del comparto “Personale del Servizio sanitario nazionale” devono contribuire al finanziamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Il Decreto ha però incluso anche le Regioni a statuto speciale e le Provincie di Trento e di Bolzano fra i soggetti obbligati al finanziamento e ha autorizzato il Ministero del tesoro, in caso di inadempienza di queste, a trattenere gl’importi relativi sulle somme ad esse spettanti a qualsiasi titolo.

Il Decreto ministeriale impugnato, come si rileva anche dal suo preambolo, è stato adottato ai sensi dell’articolo 50, commi 8 e 9, D. lgs. 29 del 1993, il quale stabilisce che, per la sua attività, l’ARAN si avvale delle risorse derivanti dai contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti e la riscossione di questi contributi è effettuata, per le amministrazioni dello Stato, direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell’apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto col Ministro del tesoro e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti d’interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato – Regioni e Stato – Città.

Lo stesso articolo 50, al comma 16, stabilisce peraltro che “le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell’assistenza dell’ARAN ai sensi del comma 2”. Ed è proprio dalla mancata considerazione, nell’adozione del Decreto ministeriale oggetto del presente conflitto, della particolare condizione di autonomia costituzionalmente spettante alle Regioni a statuto speciale ed alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano che deriva la lesione delle attribuzioni loro garantite: il decreto impugnato, infatti, pretende di applicarsi non solo alle amministrazioni diverse dallo Stato per le quali la rappresentanza negoziale è affidata all’ARAN, ma anche alle Provincie autonome, alle quali l’articolo 50, comma 16, D. lgs. 29 del 1993 rimette la scelta fra l’istituzione di agenzie tecniche per la contrattazione in ambito provinciale e l’utilizzazione dell’ARAN quale rappresentante della parte pubblica. Ebbene, sia la Provincia di Trento (L. prov. 7 del 1997) che la Provincia di Bolzano (L. prov. 16 del 1995) hanno esercitato la facoltà loro riconosciuta nel senso di provvedere attraverso propri organismi alla contrattazione collettiva in ambito provinciale.

Pertanto, poiché non è contestato che entrambe le Province autonome, per la contrattazione collettiva del comparto sanità, non si sono avvalse della rappresentanza dell’ARAN, la pretesa dello Stato che contribuiscano anch’esse al finanziamento dell’Agenzia in relazione proprio alla contrattazione per il personale di quel comparto risulta lesiva sia delle attribuzioni che spettano alle ricorrenti in materia di stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti sanitari (art. 2 D. P. R. 474 del 1975), sia della loro autonomia finanziaria.

La Corte costituzionale ha conseguentemente annullato il Decreto ministeriale nella parte in cui si riferisce alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

a cura di Giuseppe Conte