L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) supera il vaglio di legittimità costituzionale

27.07.2001

Il Decreto legislativo 165 del 1999 non ha inteso contrastare, con l’istituzione dell’AGEA, la scelta di decentralizzare le funzioni di gestione del comparto agroalimentare espressa nella Legge 59 del 1997, ma ha trattenuto, affidandole appunto all’AGEA, quelle funzioni di rilievo nazionale che non possono essere esercitate dalle Regioni poiché richiedono l’esercizio in forma unitaria e coordinata a livello centrale. La Corte ha ritenuto, altresì, che nessun diritto successorio sul patrimonio dell’ente nazionale che viene soppresso possono vantare le Regioni, la cui autonomia finanziaria non subisce alcuna lesione allorché vengano provviste dei mezzi per fare fronte ai propri compiti.

Corte costituzionale 27 luglio 2001, n. 317

a cura di Giuseppe Conte

Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso della Regione Lombardia avverso il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed avverso gli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 4, 4 5, commi 3 e 5, 6, 11 e 13, comma 1, dello stesso Decreto legislativo.

Il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura), attuativo della delega contenuta nella Legge 59 del 1997, pur assegnando alle Regioni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi alle materie dell’agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione, espressamente riserva allo Stato (art. 2, c. 2, D. lgs. 165 del 1999) “compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale” in una serie di materie, fra cui vengono qui in rilievo quelle delle “scorte e approvvigionamenti alimentari … ; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell’ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati”.

Con gli articoli 1 e 2 del Decreto 165 si dispone, quindi, la soppressione e la messa in liquidazione dell’AIMA e l’istituzione dell’AGEA. L’agenzia, infatti, rappresenta l’organismo di coordinamento per l’attuazione della normativa comunitaria espressamente richiesto dall’articolo 4.1.b del Regolamento CEE n. 729/70 e, in tale qualità: “promuove l’applicazione armonizzata della normativa comunitaria”; agisce come unico rappresentante dello Stato Italiano nei confronti della Commissione Europea per tutte le questioni relative al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA); è responsabile nei confronti dell’Unione Europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degl’interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEOGA; svolge “i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale dei prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all’immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti”. Traspare chiaramente da tale elencazione di compiti come il Decreto legislativo 165 non abbia affatto inteso contrastare, con l’istituzione dell’AGEA, la scelta di decentralizzazione delle funzioni di gestione del comparto agroalimentare espressa nella Legge di delega, ma, anche al fine di evitare inadempienze rispetto alla regolamentazione comunitaria, che espongono lo Stato a responsabilità anche quando per l’ordinamento interno siano imputabili alle Regioni, abbia trattenuto, affidandole appunto all’AGEA, quelle funzioni di rilievo nazionale che non sarebbero potute essere esercitate dalle Regioni poiché richiedono l’esercizio in forma unitaria e coordinata a livello centrale. Anche la clausola di chiusura posta nell’articolo 4, che significativamente limita il trasferimento all’AGEA, fra tutti i compiti in passato attribuiti all’AIMA, solo di quelli “di rilievo nazionale”, mostra come la sovrapposizione fra i due organismi non sia totale e come nel riordino della materia il legislatore delegato abbia perseguito l’obiettivo di un consistente decentramento regionale; devono, quindi, intendersi trasferite alle Regioni tutte le funzioni un tempo conferite all’AIMA che non richiedano di essere esercitate unitariamente a livello nazionale.

Sia dall’esame dei lavori preparatori, sia dalla lettura degli articoli 3, 4 e 5, che riguardano i compiti dell’AGEA, risulta chiaramente come la ratio del Decreto legislativo non consista nel conferire all’AGEA attività di gestione diretta, ma piuttosto nel riservare ad essa, da un lato, sul piano interno, le funzioni di coordinamento, di supporto tecnico e di consulenza degli organismi pagatori decentrati a livello regionale; dall’altro, in un orizzonte operativo più ampio di quello nazionale, la rappresentanza unitaria nei confronti dell’Unione Europea.

L’articolo 6 D. lgs. 165 del 1999 stabilisce poi espressamente che il personale in servizio presso l’AIMA non confluito nell’AGEA sarà trasferito alle Regioni non appena saranno istituiti e riconosciuti gli organismi pagatori a livello regionale, “con le relative risorse finanziarie”. Nessun vulnus dell’autonomia finanziaria regionale può dirsi dunque prodotto.

L’articolo 11 D. lgs. 165 del 1999 designa l’AGEA quale successore universale della soppressa AIMA; l’AGEA trattiene quindi tutti i beni della soppressa AIMA, mentre trasferisce alle Regioni il personale non confluito. La Corte costituzionale ha però ritenuto che nessun diritto successorio sul patrimonio dell’ente nazionale che viene soppresso possono vantare le Regioni, la cui autonomia finanziaria non subisce alcuna lesione allorché vengano provviste dei mezzi per fare fronte ai propri compiti.

In via più generale, la Regione Lombardia aveva denunciato l’intero Decreto legislativo 165, sostenendo che la ratio della delega, volta alla decentralizzazione delle funzioni tradizionalmente svolte a livello statale in materia di agricoltura, sarebbe stata tradita dal Decreto impugnato, che avrebbe viceversa conservato un’organizzazione centralistica del settore agroalimentare attraverso l’istituzione di un ente in tutto identico, per funzioni e patrimonio, alla soppressa AIMA, con ciò ledendo attribuzioni regionali. La Corte ha però ritenuto che la censura va letta nel complessivo contesto del ricorso, rispetto al quale non è dotata di alcuna autonomia, poiché si limita ad esporre in forma sintetica una doglianza che viene rivolta, nei successivi motivi di ricorso, contro disposizioni determinate, sicché è a queste che ha fatto riferimento per individuare l’oggetto specifico della questione di costituzionalità.

Anche le altre questioni sollevate dalla Regione ricorrente sono state dichiarate non fondate.

a cura di Giuseppe Conte