Non spetta allo Stato l’esercizio dei poteri di vigilanza sugli enti di credito regionale, ivi comprese le fondazioni bancarie, anche con riguardo all’approvazione degli statuti e delle relative modifiche

24.10.2001

Corte Costituzionale 24 ottobre 2001, n. 341

La Corte Costituzionale interviene in materia di enti creditizi di interesse regionale e riconosce alla competenza regionale la facoltà di esercitare modifiche agli statuti di detti enti, anche quando trattasi di fondazioni bancarie, anche se precisa che occorre attendere il decorso del periodo transitorio per valutare il complessivo assetto della materia

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, e giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige n. 688 del 22 maggio 2000, recante “Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri

La Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.10, co.1 del d.lgs. n. 153/99 sotto il profilo che detta disposizione, assegnando al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la vigilanza sulle fondazioni nel periodo transitorio, recherebbe un contrasto con lo statuto speciale della Regione, nonché con le norme di attuazione dello stesso. Lo Stato ha, invece, proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, assumendo nel proprio ricorso la spettanza del potere di adottare modifiche allo statuto delle fondazioni.

La Corte ha rilevato la evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra i due ricorsi ed ha, pertanto, deliberato di riunirli e deciderli con unica sentenza.

In particolare, il profilo comune di maggior interesse è stato rilevato nella spettanza del potere di vigilanza e di approvazione degli statuti degli enti di credito regionali, ivi comprese le “fondazioni bancarie”, nel periodo transitorio che si concluderà con l’entrata in vigore della disciplina in materia di autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al Titolo II del libro primo del Codice Civile.

In via formale, il legislatore ha assegnato il potere di vigilanza e di indirizzo durante detto periodo al Ministero del tesoro, anche per quanto riguarda il potere di approvare le modificazioni statutarie delle fondazioni (art.10, co.1, d.lgs. n.153/99). Il decreto considerato, tuttavia, nell’attribuire una competenza generale allo Stato, non dispone alcunché con riguardo agli specifici poteri già riconosciuti alle Regioni a statuto speciale in merito agli istituti di credito considerati di interesse regionale o locale.

In proposito, la Corte ha ritenuto assolutamente non legittima l’eliminazione di competenze statutariamente attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige in rapporto agli enti creditizi a carattere regionale ed ha precisato che rientrano nella competenza regionale anche le approvazioni delle modifiche statutarie di detti enti. L’eventuale sottrazione di competenze sarebbe, quindi, potuta avvenire correttamente sul piano costituzionale solo operando una modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale che sono, appunto, dotate di forza prevalente sulle leggi ordinarie. Il potere conferito alle disposizioni di attuazione dello statuto speciale da una norma costituzionale associa, infatti, i caratteri di permanenza e di stabilità e, pertanto, le predette norme di attuazione prevalgono sulle leggi ordinarie, sia pure nei limiti della loro competenza.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, motivando il suo orientamento in ragione del fatto che, poiché le disposizioni denunciate non contengono alcun riferimento circa la loro applicabilità anche alla Regione, l’unica interpretazione a Costituzione è quella che salva l’esercizio dei poteri regionali previsti dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, considerando immutate le attribuzioni regionali.

Per quanto riguarda il conflitto di attribuzione, la Corte ne giudica l’infondatezza, poiché nel perdurare della fase transitoria e, comunque, nell’attuale configurazione delle fondazioni bancarie, è necessario considerare immutati i poteri di approvazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige nei confronti degli enti creditizi a carattere regionale.

Nel periodo considerato, infatti, l’approvazione e le modifiche degli statuti deve avvenire in base alle previsioni definite dalle norme di attuazione dello statuto speciale e, quindi, nella forma del provvedimento regionale, sia pure sentito il Ministero del Tesoro.

Giurisprudenza richiamata:

* sulla conservazione della natura di enti creditizi da parte delle fondazioni bancarie, almeno fino a quando permane il mantenimento della partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria: Corte Costituzionale, sentenza n. 163 del 1995
* sui provvedimenti rientranti nella competenza regionale secondo la specificazione contenuta nell’art.3, co.1, lett. d, del d.P.R. n.234/77, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale”: Corte Costituzionale, sentenza n. 135 del 1984
* sulla prevalenza delle norme di attuazione degli statuti speciali rispetto alle leggi ordinarie: Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 1998, sentenza n. 160 del 1985, sentenza n. 151 del 1972
* sui caratteri di permanenza e di stabilità propri del potere attribuito alle norme di attuazione degli statuti speciali dalle norme costituzionali: Corte Costituzionale, sentenza n. 212 del 1984, sentenza n.160 del 1985
* sul carattere riservato e separato, rispetto a quello proprio delle leggi ordinarie, della competenza attribuita alle norme di attuazione degli statuti speciali: Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 1998, sentenza n. 137 del 1998, sentenza n. 85 del 1990, sentenza n. 160 del 1985, sentenza n. 212 del 1984, sentenza n. 237 del 1983
* sulla prevalenza delle norme di attuazione degli statuti speciali rispetto alle leggi ordinarie e sulla possibilità di deroga delle stesse con il limite delle specifiche competenze: Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 1998, sentenza n.212 del 1984, sentenza n. 151 del 1972
* sul contenuto delle norme di attuazione dello statuto regionale ad autonomia speciale, anche in relazione al limite esistente tra corrispondenza alle norme e finalità di attuazione dello Statuto: Corte Costituzionale, sentenza n. 212 del 1984, sentenza n. 20 del 1956

a cura di Francesca Di Lascio