Laddove interferiscano con l’autonomia finanziaria regionale, le disposizioni legislative statali in materia di entrate debbono prevedere la partecipazione della Regione al relativo procedimento di attuazione

25.07.2001

Corte costituzionale 25 luglio 2001, n. 288

La Corte costituzionale, nel corso di un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia, ha promosso in via incidentale un giudizio di legittimità costituzionale di sette disposizioni legislative cui si è data attuazione col Decreto ministeriale oggetto del ricorso principale. Anche in riferimento al principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni, relative a riserve allo Stato di nuove entrate, perché si è data loro attuazione senza prevedere la partecipazione della Regione, violando così le attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione Sicilia.

Giudizio di legittimità costituzionale, promosso in via incidentale dalla Corte costituzionale nel corso del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto: a) l’articolo 13, comma 2, del Decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438; b) l’articolo 16, comma 17, secondo periodo, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); c) l’articolo 16, comma 2, del Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994), convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; d) l’articolo 47 del Decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse), convertito con modificazioni dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85; e) l’articolo 3, comma 241, secondo periodo, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); f) l’articolo 12 del Decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1996, n. 425; g) l’articolo 18, comma 7, del Decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 243.

L’articolo 36 dello Statuto siciliano e l’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 1074 del 1965 garantiscono l’autonomia finanziaria della Regione Sicilia e stabiliscono che l’intero gettito dei tributi erariali riscosso nel territorio della Regione Siciliana (con alcune eccezioni) spetta alla Regione medesima, salve le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

Anche in riferimento al principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni, disposizioni legislative che dispongano la riserva all’erario statale di nuove entrate, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto ministeriale (ovvero, in un caso, non disponendo alcunché circa le modalità della propria attuazione), debbono prevedere la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento.

La Corte ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni legislative, relative a riserve allo Stato di nuove entrate, cui si è dato attuazione col Decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all’erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992) sottoposto al giudizio della Corte col citato ricorso per conflitto di attribuzioni, ad eccezione di quelle già colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale pronunciata con la sentenza n. 98 del 2000.

Giurisprudenza richiamata:

* sulla dichiarazione di incostituzionalità di alcune delle disposizioni legislative in materia: Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 2000; Corte costituzionale, sentenza n. 347 del 2000; Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 2000

* sulla mancanza di partecipazione della Regione come vizio delle stesse basi legali del procedimento di formazione dell’atto statale, incidente radicalmente sulla sua legittimità e in specie sulla sua idoneità a ledere attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e comportante, ove accertato, la necessità del rinnovo del procedimento di attuazione: Corte costituzionale, sentenza n. 347 del 2000

* sul principio di leale cooperazione: Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 2000; Corte costituzionale, sentenza n. 347 del 2000; Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 2000

a cura di Giuseppe Conte