Non spetta allo Stato adottare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento attuativo delle disposizioni comunitarie in materia di controlli relativi alla denominazione di origine dell’olio di oliva

22.11.2001

Corte Costituzionale 22 novembre 2001, n. 371

La Corte Costituzionale ha giudicato lesivo delle attribuzioni costituzionali proprie delle Province autonome il regolamento governativo adottato con d.P.R. n.458/99 in materia di controlli afferenti alla disciplina della denominazione di origine dell’olio di oliva. Il provvedimento citato è stato pertanto annullato nella parte in cui se ne prevede l’applicazione alla suddette Province autonome

Giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell’emanazione dell’art. 1, co.3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento

La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, lamentando la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionali, come definite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, sopratutto con riguardo alla materia dei rapporti tra regolamenti statali e potestà legislativa provinciale, oltre che con riferimento agli atti di indirizzo e coordinamento.

In particolare, la Provincia ha rivendicato la propria competenza in ordine all’esecuzione del regolamento comunitario censurato all’interno del proprio territorio, in considerazione della legittimità di una riconduzione della disciplina della denominazione di origine dell’olio di oliva sia alla propria competenza legislativa primaria in materia di agricoltura, sia alla propria potestà concorrente in materia di commercio. La Provincia richiama, inoltre, l’art. 16 dello statuto speciale di autonomia, ai sensi del quale le Province autonome hanno potestà amministrativa nelle stesse materie in cui possono emanare norme legislative.

Tra i motivi di censura, si fa tuttavia riferimento anche all’attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali delle funzioni di verifica di cui si tratta, poiché la stessa, oltre ad essere stata operata mediante fonte secondaria, comporterebbe un aperto contrasto con l’art. 4, co.1, del d.lgs. n. 266/92. Questo provvedimento, infatti, prevede il divieto di attribuire agli organi statali funzioni amministrative nelle materie di competenza delle Province autonome, se trattasi di funzioni diverse da quelle spettanti allo Stato come previste dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione e anche nel caso in cui siano funzioni siano di vigilanza, di polizia amministrativa o di accertamento di violazioni amministrative.

L’orientamento della Corte è stato di accogliere il ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento e, nell’ambito delle motivazioni addotte a sostegno della propria decisione, particolare rilievo è stato posto con riguardo al momento che precede l’esercizio dei poteri sanzionatori.

Ci si riferisce, cioè, della fase dei controlli e della prevenzione che, nel giudizio della Corte, rimane di competenza della Provincia ricorrente. Infatti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, co.1, del d.lgs. n.266/92 e dal d.P.R. n. 279/74, la competenza in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari spetta allo Stato, cui è tuttavia sottratta quella in materia di vigilanza e prevenzione.

Per quanto concerne, invece, l’attuazione e l’esecuzione dei regolamenti comunitari, la Corte richiama il d.P.R. n.526/87 che rimette alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano l’attuazione dei regolamenti comunitari che richiedano una normazione integrativa o anche una mera attività amministrativa di esecuzione. Detta competenza, che deve svolgersi nell’ambito delle materie assegnate alla competenza dei soggetti indicati, è stata più volte riconosciuta dalla Corte che non ha comunque escluso a priori la possibilità del ricorso statale agli strumenti di tutela degli interessi unitari di cui lo stesso è portatore.

In ogni caso, si deve considerare che il regolamento comunitario all’esame non richiede, per la sua esecuzione, comunque l’adozione di norme legislative o regolamentari e, perciò, l’ente territoriale interessato può darvi attuazione mediante la semplice attività amministrativa di esecuzione.

La Corte ha poi riconosciuto come il conflitto al suo esame non riguardi un’ipotesi di preventiva sostituzione dello Stato alla Provincia autonoma inadempiente rispetto agli obblighi comunitari, poiché il regolamento censurato non è norma cedevole o suppletiva, cui succederà un provvedimento provinciale di esecuzione. L’art. 1, co.3, di detto regolamento assegna, infatti, stabilmente la competenza relativa ai controlli al Ministero delle politiche agricole e forestali, alterando stabilmente l’assetto delle competenze delineato dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria.

Detta alterazione appare, tuttavia, in contrasto con il citato art. 4, co.1, del d.lgs. n. 266/92 e similmente può disporsi con riferimento all’intervento statale con norma secondaria attributiva di poteri ministeriali in materia assegnata alla competenza provinciale, che si pone per di più in opposizione con l’orientamento di costante giurisprudenza della Corte ai sensi della quale si esclude che un regolamento governativo o ministeriale possa limitare con l’esercizio di competenze attribuite alle regioni o alle province autonome.

In ragione delle suesposte motivazioni, il provvedimento impugnato dalla Provincia autonoma di Trento appare lesivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente e, pertanto, il ricorso presentato deve essere accolto, dal che deriva l’annullamento del regolamento governativo adottato con d.P.R. n.458/99 nella parte in cui si applica alla suddetta Provincia. Inoltre, stante la piena equiparazione statutaria delle due province autonome relativamente alle attribuzioni oggetto del giudizio, la Corte ha deciso di far valere gli effetti della sentenza in esame anche per la Provincia autonoma di Bolzano.

Giurisprudenza richiamata:

* sulla competenza in ordine all’esecuzione dei regolamenti comunitari nell’ambito dei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome: Corte Costituzionale, sentenza n. 425 del 1999

* sul riconoscimento della competenza regionale e delle province autonome per l’attuazione e l’esecuzione dei regolamenti comunitari “non autosufficienti”, nelle materie assegnate alla loro competenza: Corte Costituzionale, sentenza n. 398 del 1998, sentenza n. 126 del 1996, sentenza n. 284 del 1989, sentenza n. 433 del 1987, sentenza n. 304 del 1987

* sull’impossibilità che un regolamento governativo o ministeriale possa legittimamente limitare o interferire con l’esercizio di competenze attribuite alle regioni o alle province autonome: Corte Costituzionale, sentenza n. 84 del 2001, sentenza n. 209 del 2000, sentenza n. 420 del 1999, sentenza n. 352 del 1998, sentenza n. 250 del 1996

a cura di Francesca Di Lascio