Corte costituzionale 18 dicembre 2001, n. 411
Giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 52, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.
La disposizione denunciata consente la reiterazione, oltre il termine decennale di efficacia legislativamente stabilito, dei vincoli di destinazione preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativi previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ma non prevede alcun indennizzo.
Tale norma era stata introdotta nell’ordinamento dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 147, commi 1 e 9, dell’allora vigente Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno (approvato con D. P. R. 1523 del 1967), “nella parte in cui dette norme, senza prevedere un indennizzo, consentono che vincoli di destinazione preordinati all’espropriazione siano imposti su beni di proprietà privata dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, senza prefissione di un termine di durata” (sent. 260 del 1976). Questa dichiarazione di illegittimità costituzionale si ricollegava, a sua volta, all’analoga questione, relativa a vincoli espropriativi imposti da piano regolatore generale, risolta con la sentenza n. 55 del 1968, che dichiarava l’illegittimità costituzionale dei numeri 2, 3 e 4 dell’articolo 7 e dell’articolo 40 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica); a questa pronuncia avevano fatto seguito, quindi, la Legge 19 novembre 1968, n. 1187, contenente l’imposizione di limiti temporali di durata dei vincoli stessi preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità, e una serie di successive disposizioni particolari prevedenti termini di efficacia temporale di varie forme di pianificazioni urbanistiche.
Nella progressiva elaborazione giurisprudenziale del principio della alternatività fra temporaneità dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione o sostanzialmente ablativi ed obbligo di indennizzo, la Corte ha sviluppato l’iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia espropriativa, aggiungendo un’ulteriore affermazione di principio, derivata dall’articolo 42 della Costituzione, secondo cui, per gli anzidetti vincoli espropriativi, la reiterazione comporta necessariamente un indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. La sentenza n. 179 del 1999 ha avuto occasione di precisare che “l’obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo” (periodo di franchigia da ogni indennizzo), quale determinata dal legislatore entro limiti non irragionevoli, riconducibili alla normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo.
Di conseguenza, per tutti i casi in cui può essere ammessa la reiterazione (o la proroga) dei vincoli espropriativi, dev’essere dichiarata l’illegittimità costituzionale non dell’intero complesso normativo che consente la reiterazione dei vincoli stessi, ma esclusivamente della mancata previsione di indennizzo. L’indennizzo dev’essere riferito alla permanenza del vincolo oltre i limiti di durata non irragionevoli fissati dal legislatore.
La Corte ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 52, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 218 del 1978, nella parte in cui consente all’amministrazione di reiterare i vincoli scaduti preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.
Nessun rilievo preclusivo ai fini dell’esame della questione poteva assumere la sopravvenuta disposizione contenuta nell’articolo 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, non ancora entrato in vigore.
Giurisprudenza richiamata:
* sull’illegittimità costituzionale di norme che consentano vincoli sostanzialmente espropriativi senza prevedere un indennizzo o senza fissare un termine di durata: Corte costituzionale, sentenza n. 260 del 1976; Corte costituzionale, sentenza n. 55 del 1968
* sull’illegittimità costituzionale della normativa che consenta all’amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti senza la previsione di un indennizzo e sul conseguente obbligo specifico di indennizzo una volta superato il primo periodo di durata ordinaria del vincolo: Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 1999