Spetta anche alle Provincie autonome di Trento e Bolzano partecipare alla ripartizione dei fondi per i libri di testo

21.12.2001

Corte costituzionale 21 dicembre 2001, n. 419.

Lo Stato non può escludere le Provincie autonome dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico ed a provvedere alla fornitura anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria superiore.

Giudizi promossi con ricorsi per conflitto di attribuzioni delle Provincie autonome di Trento e Bolzano avverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo), in particolare l’articolo 3 e le Tabelle A (1) e A (2), ed avverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2000, n. 226 (Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo).

La Legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino – Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria) contiene norme che, in quanto approvate con la speciale procedura prevista dall’articolo 104 dello Statuto speciale per le modifiche statutarie in materia finanziaria, non sono derogabili da leggi ordinarie non precedute da accordo con le Provincie autonome (Corte costituzionale sentt. n. 116 del 1991, n. 382, n. 356, n. 366 e n. 427 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000).

L’articolo 5 della Legge 386 del 1989, in particolare, stabilisce che le Provincie autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché ai finanziamenti recati da altre disposizioni di legge statale in cui sia previsto il riparto o l’utilizzo a favore delle Regioni.

Per questi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, escludere le Provincie autonome di Trento e di Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico ed a provvedere alla fornitura anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria superiore, in applicazione dell’articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000).

Non possono derivarsi diverse conclusioni dal fatto che l’intervento in questione attiene a una materia – l’assistenza scolastica – che spetta alla competenza legislativa primaria delle Provincie (artt. 8, n. 27, e 9, n. 2, Statuto speciale) e in cui le Provincie stesse già provvedono con le risorse proprie. I finanziamenti, che attengono peraltro a materia appartenente alla competenza regionale anche nelle Regioni ordinarie, già ai sensi dell’originario articolo 117 della Costituzione, sono, infatti, espressamente configurati (art. 27, c. 2, L. 448 del 1998) come “comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine” o, come precisa l’articolo 3, comma 3, dell’impugnato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 320 del 1999, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati dalle Regioni alla fornitura di libri di testo “sulla base di legge nazionale o regionale”.

Conseguentemente, la Corte ha annullato l’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 320 del 1999 e le tabelle ad esso allegate, nonché l’articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 226 del 2000.

Giurisprudenza richiamata:

* sull’inammissibilità del conflitto di attribuzioni rivolto contro un atto meramente esecutivo di una disposizione di legge e come tale ritenuto privo di autonomo contenuto lesivo, riportandosi quest’ultimo esclusivamente, in ipotesi, alla legge applicata: Corte costituzionale, sentenza n. 467 del 1997
* sulle norme contenute nella Legge 386 del 1989, che, in quanto approvate con la speciale procedura prevista dall’articolo 104 dello Statuto speciale per le modifiche statutarie in materia finanziaria, non sono derogabili da leggi ordinarie non precedute da accordo con le Provincie autonome: Corte costituzionale, sentenza n. 520 del 2000; Corte costituzionale, sentenza n. 458 del 1995; Corte costituzionale, sentenza n. 165 del 1994; Corte costituzionale, sentenza n. 427 del 1992; Corte costituzionale, sentenza n. 366 del 1992; Corte costituzionale, sentenza n. 356 del 1992; Corte costituzionale, sentenza n. 382 del 1992; Corte costituzionale, sentenza n. 116 del 1991

a cura di Giuseppe Conte