Direttiva del Ministero dell’Ambiente 9 aprile 2002. Finalmente la Direttiva CER

22.05.2002

Finalmente in Gazzetta (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002- Suppl. Ordinario n. 102) le ‘Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti’ che sono contenute non in un tanto atteso decreto interministeriale ma nella Dir. (Min. amb.) 9 aprile 2002.

Gestione dei rifiuti, arriva la bussola per le amministrazioni e gli operatori del settore alle prese con la nuova classificazione europea vigente dall’1° gennaio 2002.

Dopo aver atteso prima un decreto ministeriale e poi una circolare in materia, è una direttiva del ministro dell’ambiente Altero Matteoli (datata 9 aprile 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del10 maggio) a fare luce sul passaggio operativo dal vecchio catalogo europeo dei rifiuti (Cer) al nuovo elenco europeo adottato da tutti i paesi della comunità.

Le linee guida ministeriali ricalcano l’architettura del noto schema di decreto di adeguamento tecnico (si veda lo schema più avanti riportato).

A stimolare la loro adozione, si legge nei considerando del provvedimento, le recenti modifiche apportate al regolamento europeo 259/93 sulle spedizioni dei rifiuti nell’Ue a opera del regolamento 2557/2001 (in Guce del 31/12/01 n.L349). Si tratta di un atto di indirizzo necessario in attesa del completamento dell’iter amministrativo per l’emanazione di uno specifico provvedimento interministeriale.

Per la corretta e piena applicazione della normativa europea sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti (di recepimento del nuovo Cer e pienamente applicabile nel nostro ordinamento) è infatti necessario che tutti i rifiuti siano classificati fin dalla loro produzione e in ogni fase della loro gestione con le medesime codificazioni anche in vista di una loro eventuale movimentazioni da

Secondo la direttiva ogni riferimento al vecchio catalogo europeo dei rifiuti (Cer) operato dal dlgs n. 22 e dai decreti di attuazione si intende relativo all’elenco dei rifiuti di cui all’allegato A della direttiva del ministero dell’ambiente.

Nella compilazione dei registri e dei formulari di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 gli operatori dovranno utilizzare i nuovi codici di cui all’allegato A alla presente direttiva. Ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione (Mud) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i nuovi codici dovranno essere utilizzati a partire dalla comunicazione in scadenza il 30 aprile 2003, relativa ai dati riferiti al 2002.

I codici dei rifiuti da utilizzare sono individuati da parte dei soggetti interessati nell’allegato ´Schema di trasposizione’ della direttiva in esame.

Nelle ipotesi in cui lo schema di trasposizione non contenga adeguati elementi per l’individuazione, gli operatori interessati possono utilizzare codici diversi previa autorizzazione della provincia competente, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, e previa comunicazione ai ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive nonché all’Agenzia nazionale per l’ambiente, anche ai fini di una eventuale revisione.

Gli operatori che hanno autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero continueranno le attività utilizzando lo stesso schema di trasposizione, in attesa che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, provvedano, in occasione della prima richiesta utile di rinnovo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o nelle iscrizioni.

Per quanto riguarda il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sul recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi la direttiva contiene un apposito aggiornamento. Le relative comunicazioni mantengono la propria validità ed efficacia fino alla loro scadenza.

La direttiva ricorda, infine, che lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto di cui al codice 170605 può continuare fino al 16 luglio 2002.

a cura di Emanuela Gallo