Cancellato l’istituto del “ricorso in via preventiva” nei confronti delle leggi regionali la Corte dichiara l’improcedibilità

30.01.2002

Corte Costituzionale 30 gennaio 2002, ord 17

In relazione ai giudizi riuniti riguardanti rispettivamente: la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 119, degli artt. 1 e 2 della legge approvata dal Consiglio regionale della Liguria concernente “Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, (recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) nonché la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, dell’art. 3, commi uno e due, della legge approvata dalla Regione Toscana (concernente “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi.

La Consulta ha, infatti, rilevato che nelle more del giudizio, il peculiare procedimento di controllo di costituzionalità, attivato, nella specie, dal Presidente del Consiglio dei ministri, è venuto meno, a seguito dell’emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. L’art. 8 di detta legge, riformando l’art. 127 della Costituzione, che contemplava il detto procedimento, prevede ora che “il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione”.

Poiché la nuova disciplina, ha espunto dall’ordinamento la sequenza procedimentale del rinvio governativo, della riapprovazione della legge regionale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, e del successivo ricorso innanzi alla Corte stessa, ciò impedisce (non essendo più previsto) che la Consulta eserciti il sindacato di costituzionalità sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio. Il che comporta la declaratoria di improcedibilità dei relativi ricorsi, ferma restando la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di proporre, eventualmente, impugnativa, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell’art. 127 della Costituzione.

a cura di Laura Lamberti