La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda a un nuovo esame della questione alla luce della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

15.02.2002

Corte Costituzionale, 15 febbraio 2002, ord. n. 26

Giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 8, commi 4, 5 e 6, della Legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1993); dell’articolo 27, comma 5, della Legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998); dell’articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1998); dell’articolo 55, comma 1, della Legge della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1999), promosso dal Tribunale di Bassano del Grappa.

Nell’ambito di un giudizio promosso contro un’azienda sanitaria locale, il Tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni legislative della Regione Veneto nella parte in cui prevedono un concorso dei disabili alle spese di degenza, pur quando si tratti di ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario; tali disposizioni, infatti, contrasterebbero con l’articolo 117 della Costituzione, per violazione dei principî fondamentali stabiliti dagli articoli 1, 2 e 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell’articolo 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1984).

Considerato che successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione è entrata in vigore la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha sostituito l’intero testo dell’articolo 117 della Costituzione, e che pertanto è stata modificata una delle disposizioni costituzionali invocate come parametro, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda a un nuovo esame della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.

a cura di Giuseppe Conte