Corte Costituzionale, 6 febbraio 2002, ord. n. 22
Giudizio di legittimità costituzionale avverso l’articolo 15, commi 1 e 2, prima parte, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso dal Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 15, commi 1 e 2, prima parte, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui viene riconosciuta “la qualifica dirigenziale di primo livello al personale medico, sulla base delle funzioni nella stessa norma indicate”.
Secondo il giudice a quo, la disciplina denunciata attribuirebbe al medico ospedaliero (che espleti le mansioni già proprie del c.d. aiuto) una qualifica dirigenziale solo formale, priva dei poteri e delle responsabilità proprie del dirigente e comportante esclusivamente la conseguenza negativa del difetto di stabilità reale del rapporto di lavoro; in particolare, le norme sospettate di incostituzionalità, distaccandosi dal paradigma delineato nell’articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), contemplerebbero, per il dirigente medico di primo livello, requisiti non identificativi di una professionalità adeguata ed estranei ai poteri di direzione, vigilanza e controllo indicati dalla Legge di delega.
La Corte Costituzionale ha, invece, dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, giacché il giudizio principale ha ad oggetto l’asserita illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro richiesta da un medico ospedaliero, inquadrato con qualifica di dirigente di primo livello, licenziato in seguito a contestazione disciplinare; avuto riguardo all’oggetto della controversia pendente innanzi al rimettente, e cioè la legittimità o meno del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente, è da ritenere che ad esso restino completamente estranee le disposizioni denunciate, che non concernono, in alcun modo, la disciplina del recesso del datore di lavoro, bensì l’assetto della dirigenza del ruolo sanitario e, segnatamente, l’articolazione dei livelli di inquadramento e l’attribuzione delle relative funzioni. Dunque, non trattandosi di disposizioni delle quali il giudice è tenuto a fare applicazione per la definizione del caso innanzi a lui pendente, difetta il requisito della rilevanza della questione, da ritenere sussistente solo quando la controversia non possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione dell’incidente di costituzionalità.