È legittima la differenziazione dello status giuridico e del trattamento economico fra tecnici laureati e ricercatori universitari

10.04.2002

Corte Costituzionale, 10 aprile 2002, ord. n. 94

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l?Emilia-Romagna sul ricorso proposto contro il Ministero dell?Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il TAR per l?Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

La disciplina citata è sottoposta a giudizio sulla base di tre argomenti principali.

Il giudice a quo ha ritenuto, in primo luogo, che in base alla l. n.341/90, non sono individuabili compiti dei ricercatori tali da delineare una sostanziale distinzione rispetto alla categoria dei tecnici laureati. Non è, quindi, possibile utilizzare il criterio di ragionevolezza di cui all?art.3 Cost. per motivare la differenziazione tra le due categorie rispetto allo status giuridico ed economico, né tantomeno 1?assimilazione piena tra i tecnici laureati in possesso del requisito di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 382/80 (un triennio di attività scientifica e didattica) e i tecnici laureati sprovvisti del medesimo requisito. La mancata equiparazione creerebbe un contrasto tra il principio di proporzione della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato (art. 36 Cost), mentre l?impossibilità per i tecnici laureati di conseguire il medesimo trattamento economico e giuridico dei ricercatori, unitamente alla gratuità degli incarichi, potrebbe ridurre l?efficienza dell?organizzazione universitaria, in violazione del principio di buon andamento di cui all?art. 97.

Con specifico riferimento alla legittimità costituzionale degli artt.12 e 16 della l. n.341/90, il TAR osserva, invece, come detti articoli, pur equiparando sostanzialmente le mansioni affidate alle due categorie in discussione, non operino una corrispondente assimilazione di status giuridico ed economico. Ciò determina, alla luce dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché di adeguatezza della retribuzione, un?evidente disparità di trattamento economico e giuridico ed un?ingiustificata parità tra i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 341/90 e coloro che non ne sono dotati.

Nel suo giudizio, la Corte Costituzionale ha dapprima premesso come la questione sollevata si fondi sull?errata ipotesi che gli artt. 12, 15 e 16 della l. n. 341/90 non permettano di individuare mansioni dei ricercatori differenti da quelle dei tecnici laureati in possesso del citato requisito e, da tale presunta identità di funzioni e compiti viene fatta derivare la necessità di una piena equiparazione dello status giuridico e del trattamento economico.

A riguardo, la Corte ribadisce, invece, che l?impostazione considerata non trova riscontro nel quadro normativo complessivo applicabile alle categorie dei tecnici laureati e dei ricercatori poste a confronto.

In particolare, l?art.35 del d.P.R. n. 382/80 ha stabilito che i tecnici laureati debbano essere assegnati ai ?laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità?, con compiti di collaborazione con i docenti per il funzionamento del laboratorio e di direzione dell?attività del personale tecnico assegnato a quest?ultimo e con la connessa responsabilità delle attrezzature scientifiche e didattiche.

La categoria dei ricercatori è, invece, stata istituita con ruolo accomunato a quello dei professori universitari (art.1 d.P.R. n. 382/80) ed è assegnataria di compiti di ricerca scientifica universitaria e solo in via integrativa di compiti didattici. La modalità di conformazione del rapporto dei ricercatori si basa, quindi, su un trattamento giuridico coerente con la primaria funzione di ricerca assegnata.

La Corte afferma, inoltre, che alla parziale coincidenza di compiti relativi all?attività didattica (cui le norme impugnate fanno riferimento in via esclusiva), si contrappone un?originaria e persistente differenziazione dei compiti primariamente assegnati alle categorie in esame ovvero la ricerca, propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, propria ed esclusiva dei tecnici laureati.

La Corte ritiene, poi, che le norme impugnate abbiano carattere integrativo rispetto alle altre disposizioni che regolano la disciplina applicabile alle due figure professionali. In tal senso, viene meno la discussa sovrapposizione di compiti e si può escludere che la parziale assimilazione dei compiti didattici disposta dalle norme impugnate debba necessariamente comportare la piena e indifferenziata equiparazione di status e di trattamento economico di ricercatori e tecnici laureati, sia pure in applicazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e di adeguatezza e proporzione della retribuzione di cui all?art.36 Cost.

Il profilo della violazione dell?art. 97 della Costituzione per l?asserita possibile vanificazione degli obiettivi legislativi di efficienza organizzativa, è invece giudicato privo di fondamento in ragione del fatto che il principio di buon andamento non può essere richiamato per conseguire automaticamente miglioramenti economici e retributivi di categoria.

Per le ragioni esposte, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Giurisprudenza richiamata:

* sull?unitarietà della funzione della ?docenza universitaria?: Corte Costituzionale, sentenza n.990 del 1988;
* sulla ratio delle disposizioni dettate in vista di esigenze contingenti o per sanare situazioni di fatto determinate da necessità operative del settore o ancora finalizzate a riordinare e sistemare un preesistente multiforme quadro di figure, precarie e non precarie, consolidando posizioni ed effetti prodottisi nel tempo: Corte Costituzionale, sentenze nn. 412 del 1992, n. 367 del 1992, n. 359 del 1992, n. 31 del 1992, n. 549 del 1990;
* sull?inidoneità costituzionale dell?estensione e della generalizzazione di discipline di normazione particolare ad ambiti diversi e ulteriori rispetto a quelli cui le stesse hanno riguardo: Corte Costituzionale, ordinanza n. 398 del 2001; Corte Costituzionale, sentenza n. 14 del 1999;
* sulla considerazione che la garanzia apprestata dall?art. 36 della Costituzione non esclude di per sé la legittimità della previsione di prestazioni volontariamente rese senza corrispondente attribuzione di un compenso: Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 1996;
* sull?impossibilità di richiamare il principio di buon andamento dell?amministrazione per conseguire automaticamente miglioramenti economici e retributivi di categoria: Corte Costituzionale, sentenze n.273 del 1997, n.15 del 1995, n.146 del 1994

a cura di Francesca Di Lascio