Corte Costituzionale, 10 maggio 2002, ord. n.189
Lo Stato rinuncia al ricorso contro la delibera della Regione Veneto che ha adottato disposizioni sullo svolgimento di un referendum consultivo finalizzato alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per ottenere il trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale.
Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto, riapprovata il 2 maggio 2001, recante ?Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale?, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una deliberazione del Consiglio regionale del Veneto, riapprovata a seguito di rinvio a nuovo esame da parte del Governo. Il provvedimento prevedeva lo svolgimento di un referendum consultivo volto alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale.
Ad avviso del ricorrente, la deliberazione citata contrastava con gli articoli 5, 70, 71, 116, 117, 118, 121, 123 (come modificato dalla l. cost. n.1/99 in relazione all?art.47 dello statuto Regione Veneto), e 138 della Costituzione, in quanto invasiva della sfera di competenza statale. In particolare, si sarebbe determinata una lesione del principio di autonomia degli enti locali nonché di quello della spettanza al Parlamento della funzione legislativa a livello nazionale. Ma il ricorrente lamentava altresì la violazione della procedura di revisione costituzionale ed il superamento dei limiti della potestà legislativa regionale.
Inoltre, la delibera impugnata – sempre secondo il Governo allora ricorrente – era illegittima sotto profilo dei requisiti di chiarezza ed omogeneità del referendum. Veniva infatti previsto un riferimento generico al trasferimento alla Regione Veneto di funzioni statali e non si precisava se il medesimo trasferimento si riferisse a funzioni legislative oppure amministrative.
La Regione Veneto, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l?inammissibilità e l?infondatezza del ricorso.
In un momento successivo, la difesa erariale ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accolta dalla Regione Veneto.
Per questa ragione, la Corte ha applicato l?art.25 delle norme integrative per i giudizi, ai sensi del quale la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta l?estinzione del processo.
Giurisprudenza richiamata:
sull?indizione di referendum consultivi a carattere regionale da parte della Regione Veneto: Corte Costituzionale, sentenze n.496 del 2000 e n.470 del 1992.
Dottrina:
Pegoraro L., Il referendum consultivo del Veneto: illegittimo o inopportuno?, in Quaderni costituzionali, n.1/2001, p.126 ss.
Spadaro A., I referendum consultivi regionali: perché illegittimi, in Quaderni costituzionali, n.1/2001, p.129 ss.
Ruggeri A, Ancora in tema di referendum regionali consultivi e di teoria delle fonti, in Le Regioni, n.1/2001, p.224 ss.
Balboni E., Il referendum consultivo nello Stato comunità: perché vietarlo?, in Le Regioni, n.1/2001, p.216 ss.