Sulla regolamentazione delle sanzioni disciplinari per il personale delle aziende di trasporti

07.05.2002

Corte Costituzionale, 7 maggio 2002, ord. n.161

La scelta del legislatore di non intervenire sulla speciale regolamentazione delle sanzioni disciplinari per il personale nelle aziende di trasporti non è censurabile sul piano costituzionale, non essendo né manifestamente irragionevole, né palesemente arbitraria.

Giudizio di legittimità costituzionale dell?art. 58, allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione)- rectius: del combinato disposto dell’art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell’art. 58, allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, promosso dal Tribunale di Pisa.

Il Tribunale di Pisa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art.1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani) e dell’art. 58, allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con riferimento agli art.3 e 24 della Costituzione.

Il rimettente ritiene la norma censurata costituzionalmente illegittima laddove attribuisce al giudice amministrativo anziché al giudice ordinario la giurisdizione in materia di controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri.

Inoltre, con rapporto al vulnus dell?art.3 Cost., il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo soltanto per le controversie disciplinari in cui siano parte gli autoferrotranvieri determinerebbe un?evidente disparità rispetto al trattamento normativo riservato alla categoria del personale delle FF.SS. e, al contempo, darebbe luogo ad un?irrazionalità alla luce dei recenti interventi normativi che hanno “privatizzato” l’intero settore del pubblico impiego, attribuendo la giurisdizione delle controversie al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Il contrasto con l’art.24 Cost., invece, si fonda sull?assunto che l’attuale riparto della giurisdizione finirebbe per gravare i lavoratori sul piano processuale, con l?assegnazione di un giudice più difficilmente accessibile, quantomeno a causa delle differenti regole processuali sulla competenza per territorio.

La difesa erariale ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità della questione sollevata per un duplice ordine di motivi. Da un lato, il giudice rimettente avrebbe dovuto censurare una norma diversa da quella impugnata e, dall?altro, la distribuzione dei diversi affari giudiziari sul territorio nazionale è rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile ai sensi dell?art.24 della Costituzione in quanto norma non finalizzata a garantire ai cittadini una autorità giudiziaria collocata in prossimità del luogo di residenza o domicilio.

Nel motivare il suo giudizio, la Corte ha premesso che il personale delle aziende dei servizi pubblici di trasporto in concessione a privati o a Comuni, Province e Consorzi è rimasto a lungo soggetto alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie individuali di lavoro, mentre le sanzioni disciplinari erano impugnabili avanti al giudice amministrativo. Il sistema disciplinare è stato, perciò, applicato indifferentemente “a tutto il personale degli autoservizi urbani ed extraurbani in concessione od in esercizio ad aziende private o municipalizzate, o a Comuni, Province, Regioni, consorzi od altri enti pubblici”.

Ha poi ricordato che la questione della sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di provvedimenti sanzionatori disciplinari del personale dei trasporti in concessione è già stata esaminata con riferimento sia agli enti pubblici economici (sentenza n.208 del 1984), sia alle Ferrovie dello Stato anche dopo la delegificazione del rapporto di lavoro e l’autorizzazione alla contrattazione collettiva di categoria (sentenza n.62 del 1996).

Per altro verso, la Corte aveva già espresso il suo orientamento circa la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri nonché la peculiarità delle scelte organizzative delle relative aziende e del sistema disciplinare, affermando come detti fattori giustificassero una scelta discrezionale del legislatore preordinata a tutelare l’interesse collettivo al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico di trasporto.

La richiamata specialità nella regolazione della materia disciplinare delle aziende di trasporto, rende tuttavia la ripartizione della giurisdizione non necessariamente dipendente dalla giurisdizione spettante al giudice ordinario in materia di rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

Pertanto, la Corte ritiene che la scelta del legislatore di non intervenire sulla speciale regolamentazione delle sanzioni disciplinari nel caso di specie, non è censurabile sul piano costituzionale, non essendo né manifestamente irragionevole, né palesemente arbitraria.

La Corte, ha inoltre più volte ribadito come sia una scelta discrezionale del legislatore operare o meno la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, a seconda della tipologia e del contenuto dell’atto oggetto di tutela giurisdizionale (sentenza n.275 del 2001; ordinanza n. 414 del 2001), non potendosi in ogni caso affermare che la tutela del giudice amministrativo sia meno vantaggiosa o più appagante di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario (sentenza n.62 del 1996; sentenza n.140 del 1980; n.47 del 1976; n.43 del 1977).

Per le motivazioni esposte, la Corte ha giudicato tutti i profili denunciati manifestamente infondati.

Giurisprudenza richiamata:

*
sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di provvedimenti sanzionatori disciplinari del personale dei trasporti in concessione con riferimento alle Ferrovie dello Stato anche dopo la delegificazione del rapporto di lavoro e l’autorizzazione alla contrattazione collettiva di categoria: Corte Costituzionale, sentenza n. 62 del 1996;
*
sulla non estensibilità della deroga del regime sanzionatorio ai provvedimenti disciplinari dei dipendenti delle aziende esercenti i servizi di trasporto: Corte Costituzionale, sentenza n.62 del 1996;
*
sulla specialità residuale del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri: Corte Costituzionale, sentenza n.190 del 2000;
*
sulla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, sulla peculiarità delle scelte organizzative delle relative aziende e sul sistema disciplinare: Corte Costituzionale, sentenza n.62 del 1996;
*
sulla discrezionalità del legislatore nella ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, a seconda della tipologia e del contenuto dell’atto oggetto di tutela giurisdizionale: Corte Costituzionale, sentenza n.275 del 2001, ordinanza n. 414 del 2001;
*
sull?erroneità di affermare la sussistenza di un differente grado di tutela dinanzi al giudice amministrativo piuttosto che a quello ordinario e viceversa: Corte Costituzionale, sentenza n.62 del 1996, sentenza n.140 del 1980, n.47 del 1976, n.43 del 1977.

a cura di Francesca Di Lascio