Sulle modalità per la procedura agevolata di esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti pericolosi

02.11.2002

Dal 30 luglio 2002 è in vigore il DM 12 giugno 2002 n.161, regolamento di attuazione degli artt. 31 e 33 del Decreto Ronchi, n.22/1997,  che disciplina le modalità per la procedura agevolata di esercizio dell?attività di recupero dei rifiuti pericolosi.

Finalmente arriva il regolamento che porta ad attuazione le previsioni degli artt. 31 e 33, secondo comma lett.b), del Decreto Ronchi n.22/1997. Con il DM 12 giugno 2002 n.161, infatti, vengono individuati i rifiuti pericolosi che possono essere soggetti ad attività di recupero seguendo la procedura semplificata di cui all?art.31 del Decreto Ronchi. Come è noto, fino all?entrata in vigore del predetto Decreto la possibilità di evitare al trafila dell?autorizzazione regionale di cui agli artt. 27 e 28 del Decreto Ronchi e di seguire il più semplice procedimento della comunicazione di inizio attività alla Provincia (e all?albo gestori per raccolta e trasporto) era ammesso con esclusivo riferimento ai rifiuti non pericolosi. Ora anche per gli impianti e gli stabilimenti nei quali si intenda effettuare operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi individuati nel DM di recente emanazione è data questa possibilità. Non tutti i rifiuti pericolosi, dunque, ma solo quelli elencati nell?allegato 1 e per le quantità massime impiegabili ivi identificate. Sicuramente un importante snellimento delle operazioni di recupero dei rifiuti. Se si considera, infatti che ai sensi dell?art.4 comma 1 lett.d), rientra nella definizione di ?recupero dei rifiuti? anche ?l?utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia?, l?agevolazione estesa anche ad alcune categorie di rifiuti procede di pari passo con gli incentivi, anche finanziari,  alla individuazione di fonti alternative di energie, quali in primis l?incenerimento di rifiuti in impianti termoelettrici.

Le imprese che già effettuavano al 30 luglio scorso il recupero dei rifiuti individuati nell?allegato 1 al nuovo dm hanno tempo fino al 30 gennaio 2003 per adeguarsi alle nuove disposizioni tecniche sui rifiuti (30 novembre 2003 per adeguare le emissioni in atmosfera). Adeguamento o cessazione dell?attività dovranno essere comunicati alla provincia entro gli stessi termini. Le imprese che invece trattavano alla stessa data rifiuti compresi nel dm 5 settembre 1994, ma non nel nuovo dm, potranno continuare a farlo presentando entro il 29 agosto regolare domanda di autorizzazione alla regione.

a cura di Emanuela Gallo