Sulla nozione di ‘rifiuto’

02.11.2002

La Legge 8 agosto 2002 n.178, di conversione del D.L. n.138/2002, interviene sulla nozione di ?rifiuto?. L?impostazione adottata dal Legislatore diverge dall?impostazione della Corte di Giustizia oltre che dalla giurisprudenza del nostro Paese.

Sparisce ?l?obbligo di disfarsi? per i residui riutilizzati in un medesimo o diverso ciclo di produzione o consumo. Questa la portata dell?emendamento apportato dalla Camera lo scorso 19 luglio 2002 in sede di approvazione della legge di conversione del DL 138/2002 recante l?interpretazione autentica della definizione di ?rifiuto?. L?art. 6 del D.lgs.n.2271997 originario recita: ?qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell?allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l?obbligo di disfarsi?. Secondo l?emendamento per la identificazione di un rifiuto ?l?obbligo di disfarsi? non ricorre quando per i beni o sostanze e materiali residuali di produzione si verifica una delle seguenti condizioni: (i) gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all?ambiente; (ii) possono e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell?Allegato C del D.lgs. n.22/1997?.

GiĆ  durante la fase di approvazione del nuovo testo normativo sono state sollevate dure critiche dalle Associazioni di settore (Federambiente, FiseAssoambiente etc.). Conseguenze gravi sono, infatti, state paventate con particolare riferimento a quei materiali fino ad oggi definiti (e di conseguenza trattati) come rifiuti speciali e che si troverebbero a circolare senza alcun vincolo di gestione.

a cura di Emanuela Gallo