Sulla responsabilità delle Poste italiane in caso di mancato recapito di un telegramma

20.06.2002

Corte Costituzionale, 20 giugno 2002, n. 254

E’ illegittima la previsione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico sono irresponsabili per il mancato recapito di un telegramma

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza dal Tribunale di Reggio Calabria.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha promosso un ricorso in via incidentale sugli artt. 6 e 249, primo inciso del testo unico in materia postale, nella parte in cui escludono l’obbligo di risarcimento a carico della società Poste italiane S.p.a. per mancato recapito di un telegramma. L’art. 6 del citato testo unico prevede infatti l’irresponsabilità dell’Amministrazione postale fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge; l’art.249, analogamente, afferma che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici. Secondo il tribunale di Reggio Calabria, le norme impugnate contrasterebbero sia con il canone di ragionevolezza che con il principio di eguaglianza garantiti dall’art.3 della Costituzione, determinando un’irragionevole alterazione dell’equilibrio tra le parti, non giustificata dalle caratteristiche proprie del servizio ed apertamente in contrasto con la natura privatistica del rapporto. Nel giudizio a quo svoltosi innanzi al Tribunale, il ricorrente aveva infatti avanzato una pretesa risarcitoria nei confronti della Società Poste Italiane per danno da perdita di chance imputabile al gestore del servizio.
La s.p.a. Poste Italiane, costituitasi in giudizio, si esprime per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione, assumendo che la specialità del trattamento normativo previsto a favore del servizio postale (giustificata dagli oggettivi caratteri di complessità ed onerosità del servizio) porta ad escludere la configurabilità di un danno da perdita di chance imputabile al gestore del servizio. A sostegno dell’argomentazione, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n.437 del 1999, che aveva escluso l’obbligo di risarcimento del danno in caso di mancato recapito di corrispondenza raccomandata.

Il Presidente del Consigli dei Ministri, intervenuto in giudizio attraverso l’Avvocatura generale dello Stato, si esprime a sua volta a favore dell’inammissibilità o infondatezza della questione, posto che una diversa disciplina della responsabilità per l’espletamento del giudizio verrebbe ad alterare l’equilibrio economico del contratto “fissato attraverso il presso richiesto per la prestazione del servizio”.
La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione riguardante l’art.249 del citato testo unico in materia postale.
In relazione all’art.6, invece, la Corte osserva come il caso di mancato recapito del telegramma sia disciplinato solo da norme secondarie, che riconoscono un diritto del mittente al rimborso della tassa integrale del telegramma medesimo, non già a titolo risarcitorio, bensì come attestazione indiretta dell’assoluta mancanza di utilità del telegramma medesimo. Tali previsioni risultano tuttavia in contrasto con la definitiva perdita del carattere autoritativo degli atti relativi al rapporto tra utente e gestore del servizio postale, che determina un’assimilazione tra la disciplina ad essi relativa e le norme di diritto comune. Pur riconoscendo, per la complessità tecnica del servizio postale, l’ammissibilità di una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale medesimo, la Corte viene quindi a richiamare la disciplina privatistica sulla responsabilità di diritto comune, come prevista in particolare dall’art.1229 Cod. Civ. Il raffronto tra le due discipline porta pertanto la Corte a dichiarare incostituzionale la previsione dell’art.6 del d.P.R. n.156/73, che, rendendo immune da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole il soggetto tenuto al recapito, verrebbe a costituire un anacronistico privilegio, degradando il rapporto privatistico tra Poste s.p.a. ed utente in un rapporto di mero fatto.

Giurisprudenza richiamata:
– sull’esclusione di un obbligo di risarcimento del danno in caso di mancato recapito di corrispondenza raccomandata: Corte Costituzionale, sentenza n.437 del 1999

a cura di Elena Griglio