Non spetta all’attore in ripetizione l’onere di provare la mancata traslazione dell’imposta

09.07.2002

Corte Costituzionale, 9 luglio 2002, n. 332

E’ illegittima la disposizione che pone a carico dell’attore in ripetizione – anziché dell’amministrazione convenuta – l’onere di provare la mancata traslazione dell’imposta

Giudizi di legittimità costituzionale dell’art.19, primo comma del decreto-legge 30 settembre 1982, n.688, convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982, n.837, promossi con ordinanze dalla Corte di Appello di Genova

La Corte di Appello di Genova ha sollevato ricorso avverso l’art.19, primo comma del decreto-legge 30 settembre 1982, n.688, con tre ordinanze sostanzialmente identiche, riunite in un unico giudizio dalla Corte. Ad avviso della ricorrente, la norma impugnata, che pone a carico di colui il quale agisca per la ripetizione delle imposte erariali di consumo dell’energia elettrica indebitamente corrisposte l’onere di provare che il peso economico dell’imposta non è stato trasferito su altri soggetti, viola il principio di eguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione e il principio di ragionevolezza.
A giudizio della ricorrente, la violazione del principio di eguaglianza sussisterebbe nella difformità di trattamento previsto per il regime dell’onere della prova a seconda che i tributi indebitamente riscossi assumano o meno rilevanza per l’ordinamento comunitario; in questo secondo caso, infatti, spetta all’amministrazione convenuta con l’azione di ripetizione provare l’eventuale traslazione dell’imposta. La violazione del principio di ragionevolezza dipenderebbe invece dalla circostanza che nel settore dell’energia elettrica il peso economico dell’imposta non può essere trasferito su altri soggetti, data la dimensione internazionale del mercato in esame, connotato da una concorrenza piena.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura di Stato, interviene in giudizio, pronunciandosi per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione: il vizio impugnato, infatti, potrebbe essere eliminato solo attraverso una totale riformulazione della norma in esame, funzione questa che non rientra tra le competenze della Corte. Nel merito, la difesa sostiene la non comparabilità delle situazioni messe a confronto, dal momento che solo in un caso la discrezionalità del legislatore è limitata dai principi dell’ordinamento comunitario; nel secondo caso, non sussistendo tale limite, può pertanto ammettersi la scelta del legislatore di prevedere una diversa disciplina per il regime dell’onere della prova. In secondo luogo, la difesa sostiene che la norma che disciplina i rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario assunta come norma interposta non potrebbe essere utilizzata ai fini del giudizio in corso, essendo espressione del “distinto e diverso ordinamento comunitario”.
La Corte Costituzionale giudica la questione fondata sostenendo che in materia tributaria vale il principio della ripetibilità dell’indebito, ma il diritto alla ripetizione può essere legittimamente limitato o escluso dal legislatore, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del solvens, allorché il peso economico dell’imposta sia stato da questi trasferito su altri soggetti, e ciò sia nel caso in cui tale trasferimento sia previsto da norme di legge, sia quando esso avvenga mediate un meccanismo di traslazione puramente economica, inglobando l’ammontare dell’imposta nel prezzo di vendita del bene o del servizio.
La norma impugnata viola il principio di ragionevolezza, attribuendo all’amministrazione finanziaria convenuta con l’azione di ripetizione una posizione di particolare privilegio in sede probatoria, privilegio del tutto ingiustificato in quanto violativa del principio generale a norma del quale la traslazione dell’imposta, in quanto fatto impeditivo del diritto alla ripetizione, dovrebbe essere opponibile solo in via di eccezione dall’accipiens. La ricorrenza nella normalità delle ipotesi del fenomeno della traslazione non può giustificare l’inversione dell’onere della prova, ma semmai può valere come argomento di prova utilizzabile in giudizio dall’amministrazione.
Per queste ragioni, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede che sia l’attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell’imposta non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti.

Giurisprudenza costituzionale:
– sul principio per cui l’onere probatorio può essere assolto solo documentalmente: Corte costituzionale, sent. n.114 del 2000.

a cura di Elena Griglio