Sulla rivalutazione degli acquisti a titolo gratuito ai fini della determinazione della base di calcolo delle plusvalenze

09.07.2002

Corte Costituzionale, 9 luglio 2002, n. 328

E’ illegittima la disposizione che prevede che gli acquisti a titolo gratuito non siano sottoposti a rivalutazione del valore iniziale di acquisto del bene ai fini della determinazione della base di calcolo delle plusvalenze, come invece avviene per gli acquisti a titolo oneroso

Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, promossi con ordinanze dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo e dalla Commissione tributaria regionale di Bologna.
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 108 del decreto del Presidente della repubblica n.917 del 1986, promosso con ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì.

La Corte Costituzionale riunisce in un unico giudizio tre diversi ricorsi, che eccepiscono la medesima norma, sia pure sotto profili non sempre coincidenti.
La Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha sollevato ricorso avverso l’art.82, comma 2, ultimo periodo del d.P.R. n.917 del 1986 nella parte in cui non prevede – ai fini della tassazione della base di calcolo delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria – che anche il valore di acquisto dei terreni pervenuti per effetto di successione o donazione sia rivalutato in base alle variazioni dell’indice di consumo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come invece avviene per i terreni acquistati a titolo oneroso. Secondo la Commissione provinciale, si tratterebbe di una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni rappresentative di identica capacità contributiva. Il Presidente del consiglio dei Ministri, costituitosi in difesa, si pronuncia per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione, eccependo in via preliminare la mancanza di adeguata motivazione e osservando, nel merito, che la diversa disciplina prevista dalla norma impugnata sarebbe il frutto di una non irragionevole scelta discrezionale del legislatore, fondata sulla valutazione politica dell’opportunità di non sottoporre a meccanismi correttivi dei fattori inflattivi i beni pervenuti a titolo gratuito.
La Commissione tributaria regionale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’intero comma 2 dell’art.82 del d.P.R. n.917 del 1986, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Secondo il ricorrente, non sarebbe ammissibile il diverso trattamento fiscale previsto dal legislatore per la cessione di area edificabile acquistata a titolo gratuito, a seconda che la medesima sia successiva all’inizio della lottizzazione ovvero all’inizio dell’attività di edificazione, dal momento che la diversa disciplina tenderebbe a favorire la condotta dell’acquirente a titolo gratuito che proceda alla lottizzazione dell’area, consentendogli di assumere quale valore iniziale del fondo il valore “normale” dell’area prima dell’inizio della lottizzazione . In secondo luogo, anche la Commissione tributaria di Bologna, come la Commissione tributaria di Cuneo, manifesta obiezioni di costituzionalità in merito alla disparità di trattamento tra acquisti a titolo oneroso e acquisti a titolo gratuito quanto alla rivalutazione del prezzo d’acquisto ai fini della determinazione della base di calcolo delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei medesimi acquisti. Sul primo rilievo sollevato dalla Commissione tributaria di Bologna, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in giudizio, conclude per l’infondatezza della questione, osservando come i casi della lottizzazione e dell’edificazione corrispondano a due ipotesi totalmente distinte, per cui non è irragionevole che il legislatore decida di riconoscere, ai fini della tassazione, il diverso impegno economico profuso da chi opta per la lottizzazione del fondo. In merito al secondo rilievo, la difesa rinnova le osservazioni già espresse nel ricorso sollevato dalla Commissione tributaria di Cuneo.
La Commissione tributaria provinciale di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso l’art.82 del d.P.R. n.917/86, anche in combinato disposto con il successivo art.108. In primo luogo, il rimettente esprimi dubbi sulla costituzionalità della norma impugnata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, posto che le disposizioni oggetto del ricorso prevedono, per manifestazioni di ricchezza sostanzialmente identiche, diversi criteri di determinazione dell’imponibile. In secondo luogo, la Commissione tributaria di Forlì rinnova le critiche già esposte dalle Commissioni di Cuneo e Bologna sull’ultimo periodo dell’art.82, comma 2. Infine, il ricorrente dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 e 108 del d.P.R. n.917 del 1986, nella parte in cui prevedono il prelievo fiscale anche sui cespiti patrimoniali delle istituzioni di beneficenza, prive di scopo di lucro; tali disposizioni sarebbero infatti in contrasto sia con gli artt. 2 e 11 della Costituzione, anche in riferimento al principio di sussidiarietà. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio, sostiene l’infondatezza di tutte le questioni sollevate. In relazione all’ultimo rilievo del ricorrente, la difesa ribatte evidenziando non solo l’assoluta genericità del riferimento al principio di sussidiarietà, ma anche la totale neutralità della tassazione delle plusvalenze realizzate dalla vendita di terreni aventi destinazione edificatoria rispetto alla finalità speculativa o meno del percettore.
La Corte Costituzionale dichiara l’inammissibilità sia della questione sollevata dalla Commissione tributaria di Forlì riguardo alla previsione di diversi criteri di determinazione dell’imponibile per fattispecie che secondo il ricorrente sono “manifestazioni di ricchezza sostanzialmente identiche”, sia della questione sollevata dalla Commissione tributaria di Bologna relativamente alla previsione dell’art.82, comma 2 del d.P.R. n.917 che assoggetta ad un diverso trattamento tributario le plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito, a seconda che la cessione dei terreni avvenga dopo l’inizio della lottizzazione o dopo l’inizio delle attività di edificazione. In entrambi i casi, afferma la Corte, i rilievi dei rimettenti richiederebbero una riformulazione delle scelte politiche compiute dal legislatore, che non spetta alla Corte compiere. Contemporaneamente, la Corte ritiene non fondata la questione sollevata dalla Commissione tributaria di Forlì per cui non sarebbe legittimo assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dall’alienazione di terreni edificabili di proprietà delle IPAB, istituzioni prive di scopo di lucro. Sul punto, la Corte ribadisce l’orientamento già sostenuto in altri giudizi (sent. n.171 del 2001 e ordinanza n.109 del 2002) per cui la tassazione delle plusvalenze non si fonda sulla loro natura speculativa.
La Corte accoglie invece la censura, sollevata da tutti e tre i rimettenti, in relazione all’ultimo periodo del comma 2 dell’art.82. Rigettando l’eccezione di difetto di motivazione rilevata dalla Commissione tributaria di Cuneo, la Corte osserva come la scelta del legislatore di rivalutare il prezzo iniziale di acquisto dei terreni edificabili in caso di cessione a titolo oneroso dei terreni medesimi è giustificata dall’intenzione di neutralizzare gli effetti dell’inflazione nell’ambito della tassazione delle plusvalenze de quibus. Proprio tale scelta sarebbe tuttavia contraddetta dalla norma impugnata, che sottrae gli acquisti a titolo gratuito dal meccanismo di rivalutazione di cui sopra. Tale diverso trattamento, tuttavia, costituisce violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza. Per questo, si dichiara l’incostituzionalità del secondo comma dell’art.82 del d.P.R. n.917 del 1986 nella parte in cui non prevede una rivalutazione del valore iniziale degli acquisti a titolo gratuito ai fini della determinazione della base di calcolo delle plusvalenze.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla neutralità della tassazione delle plusvalenze rispetto alla natura speculativa delle medesime: Corte Costituzionale, sent. n. 171 del 201 e sent. n.109 del 2002

a cura di Elena Griglio