Potere di disapplicazione del G.O. – Possibilità di chiede l’annullamento dell’atto al G.A.- mancanza di contrasto fra giudicati.

05.03.2003

Corte di Cassazione, 5 marzo 2003, n. 3252

Con riferimento agli atti amministrativi presupposti il  G.O., in funzione di giudice del lavoro, ha un generale potere di disapplicazione, ex art. 5, l. n. 2248/1865 all. E. Dunque, in presenza di un ?provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto  del rapporto giuridico dedotto in giudizio, il G.O, non può annullare l?atto, ma considerarlo tamquam non esset, ai soli fini della decisione della controversia?.
È nella facoltà del dipendente pubblico impugnare l?atto anche in sede amministrativa al fine di un annullamento, il che, ex art. 63, comma 1, d. lgs. n. 165/01, non comporta una sospensione del processo, né  potrebbe portare ad un eventuale contrasto di giudicati visto che i due giudizi hanno  oggetto diverso: l?uno riguarda la controversia sul rapporto e l?altro la controversia sull?atto.

Con riferimento alle controversie in materia di procedure concorsuali, queste spettano all?A.G.A., (ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/01), conformemente ai principi che regolano la disciplina di assunzione dei pubblici dipendenti (ex art. 97, comma 3, cost. ed art. 35  d.lgs. n. 165/01). La posizione che vanta il dipendente pubblico è di interesse legittimo ?anche in presenza di attività rigidamente vincolate o tecnico-discrezionali; solo esaurita la procedura concorsuale, il dipendente vanterà un diritto soggettivo.

a cura di Daniela Bolognino