Sull’autonomia della Regione Valle d’Aosta in materia di attribuzione delle competenze prefettizie al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio

05.02.2003

Corte costituzionale, 5 febbraio 2003, sent. n. 38

Non spetta allo Stato stabilire con regolamento che le funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche di cui all’art.12 del codice civile, di norma spettanti al prefetto e alle prefetture, siano riferite, per la Regione Valle d’Aosta, al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio, anziché al Presidente della Regione, dal momento che la regola dell’esercizio da parte del Presidente della Regione delle funzioni prefettizie potrebbe subire deroghe solo in forza di un provvedimento legislativo rinforzato, ai sensi dell’art. 48-bis dello Statuto valdostano.

Giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell’emanazione dell’art.10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto – n.17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Valle d’Aosta.

La Valle d’Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso l’emanazione dell’art.10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che, al comma 1, prevede che le funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 del codice civile, di norma attribuite ai prefetti e alle prefetture, si intendano riferite, per la Regione Valle d’Aosta, al Presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio. La norma oggetto del conflitto di attribuzione è contenuta in un regolamento di delegificazione, che, ai sensi della delega contenuta nell’art.20 della legge n. 59 del 1997, sostituisce la procedura già prevista dagli artt. 12 e seguenti del codice civile disponendo che spettino ai prefetti e alle prefetture le competenze amministrative in materia di riconoscimento della personalità giuridica alle associazioni, fondazioni e alle altre istituzioni di carattere privato.
La ricorrente rileva una violazione dell’autonomia regionale garantita dall’art.44 dello Statuto speciale (l.cost. n. 4 del 1948) e dall’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 545 del 1945, nella misura in cui l’art.10, comma 1 del d.P.R. n.361 del 2000 attribuisce al Presidente del comitato di coordinamento, anziché al Presidente della Regione, la funzioni spettanti al prefetto. Secondo la ricorrente, infatti, nell’ordinamento valdostano, fin dal 1945 (ai sensi dell’art. 4, comma 1 del d.lgs.lgt. n.545 del 1945) le funzioni prefettizie sarebbero state attribuite al presidente del Consiglio della valle, poi sostituito dal Presidente della Giunta regionale. Tale principio sarebbe inoltre stato ribadito ed ampliato sia dall’art.44 dello Statuto speciale, sia dall’art.16 della legge n.1065 del 1971 sull’ordinamento finanziario della Valle d’Aosta e dagli artt. 10,14,58 e 70 della legge n.196 del 1978, recante norme di attuazione dello statuto valdostano.
La Regione ricorda inoltre che la disposizione originaria del d.lgs. n.545 del 1945 è stata circondata di specifiche garanzie procedurali, dal momento che l’art.1 del d.lgs. n.320 del 1994 (norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta) ha previsto che anche “le norme di trasferimento di funzioni alla Valle d’Aosta contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545” possono essere modificate solo con il procedimento aggravato di cui all’art.48-bis dello statuto speciale.
Alla luce di queste considerazioni, la ricorrente evidenzia la lesività dell’atto statale, che, secondo la difesa regionale, reintrodurrebbe surrettiziamente la figura del prefetto per l’esercizio di funzioni che, ai sensi dell’ordinamento della Valle d’Aosta, dovrebbero essere svolte dal presidente della Giunta regionale, al pari delle altre funzioni prefettizie di norma attribuite a tale organo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in difesa, chiede di rigettare il ricorso e di dichiarare che non spettano alla Regione Valle d’Aosta le funzioni da essa rivendicata. Secondo la difesa, il ricorso sarebbe innanzitutto innamissibile, perché le funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle persona giuridiche corrisponderebbero a competenze non trasferite, bensì delegate, sulle quali pertanto il Consiglio regionale non può sollevare conflitto di attribuzione. L’inammissibilità, o comunque l’infondatezza del ricorso, deriverebbe inoltre dalla constatazione che nessuna delle disposizioni invocate dalla ricorrente concernerebbe la materia regolata dalla norma oggetto di ricorso. Parallelamente, non sarebbe invocabile neanche la procedura aggravata di cui all’art.1 del d.lgs. 320 del 1994, che sarebbe da riferirsi esclusivamente alle parti del decreto luogotenenziale di immediata attuazione dello statuto. Infine, la difesa osserva come la norma oggetto di contestazione rappresenti un regolamento di delegificazione, che non mette in discussione le competenze regionali operanti nelle materie di cui all’art.2 e 3 dello Statuto speciale, fermo restando che, per le restanti materie di competenza statale, non si potrebbe contestare allo Stato la facoltà di organizzarsi come meglio ritiene, individuando gli organi cui affidare le funzioni anzidette.
La Corte, riassunte le posizioni delle parti, specifica che il ricorso in esame non concerne l’attribuzione delle funzioni relative alle persone giuridiche private operanti nelle materie di competenza regionale e nell’ambito di una sola regione, che fin dal 1978 (art.42, L. n.196 del 1978) sono state delegate alla Regione valdostana. La controversia riguarda invece il riconoscimento delle persone giuridiche “ultraregionali”, funzioni prima di attribuzione dell’amministrazione statale centrale e ora decentrate ai prefetti e alle prefetture.
Rigettata l’eccezione di inammissibilità della difesa – per cui la delega in esame non sarebbe di tipo devolutivo-traslativo, bensì rappresenterebbe una delega “libera” -, la Corte individua l’oggetto del giudizio nella determinazione se l’attribuzione al presidente della commissione di coordinamento delle funzioni che, in quanto di spettanza del prefetto, nell’ordinamento valdostano dovrebbero essere assegnate al Presidente della Regione sia o meno lesiva dell’autonomia regionale della Valle d’Aosta.
Così circoscritto il giudizio, la Corte giudica il ricorso fondato: il d.lgs.lgt. n.545 del 1945, attribuendo tutte le funzioni prefettizie al Presidente del Consiglio della Valle (ora Presidente della Regione), risultava infatti ispirato alla concezione dell’ “autogoverno”, su cui si sono fondati gli statuti speciali sia della Sicilia che della Valle d’Aosta. Tale concezione di autogoverno, pur non essendo stata recepita nell’ordinamento repubblicano, è stata realizzata dalla successiva legislazione di attuazione dello Statuto valdostano in coerenza con l’originaria scelta del 1945. In particolare, la Corte evidenzia come tale peculiare assetto sia poi stato confermato dall’art. 1 del d.lgs. n.320 del 1994, che, in attuazione della delega contenuta nell’art.3 della l.cost. n. 2 del 1993, ha incluso le norme di trasferimento di funzioni alla Regione Valle d’Aosta contenute nel d.lgs.lgt. n.545 del 1945 tra le disposizioni “rinforzate”, che possono essere modificate solo con il procedimento dell’art.48-bis dello statuto valdostano.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte specifica che la regola dell’attribuzione al presidente della Regione delle funzioni prefettizie potrebbe essere derogata solo in forza di un provvedimento legislativo conforme alla procedura speciale prevista per le norme di attuazione, non già in virtù di una semplice legge e tanto meno in virtù di un semplice regolamento, sia pure di delegificazione. La Corte annulla pertanto l’art.10 del d.P.R. n.261 del 2000, nella parte in cui dispone che i compiti spettanti in materia di riconoscimento delle persone giuridiche private al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per la Regione Valle d’Aosta, al Presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.

Giurisprudenza richiamata:
– sull’esigenza di rispettare i vincoli procedimentali previsti negli statuti delle Regioni a statuto speciale in materia di regionalizzazione delle strutture statali: Corte costituzionale, sent. n. 180 del 1980 e sent. n.237 del 1983.

a cura di Elena Griglio