Sospensione della delibera comunale che assume LSU senza alcuna selezione o graduatoria

27.03.2003

Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, le modalità di assunzione dei dipendenti pubblici sono: a)  procedure selettive; b)  avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; ciò in coerenza con l’accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico ex art. 97, comma 3, cost.. E’ alla luce di quanto esposto che va interpretato  l’art. 76, comma 6 della l. n. 388/2000, che prevede che “ In deroga a quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 468 del 1997, e limitatamente all’anno 2001, le regioni e gli altri enti locali  che hanno vuoti d’organico e nell’ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge n. 56/87, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili…..
La norma si riferisce infatti al bacino di reclutamento, che può essere quello dei LSU e non alla procedura di avviamento e selezione che non può essere disattesa.
Sicché l’efficacia della delibera comunale, che procede all’assunzione a tempo indeterminato  di lavoratori socialmente utili, senza alcuna selezione o graduatoria, viene sospesa, sussistendo i requisiti di fumus boni iuris e del periculum in mora.

Tribunale Lamezia Terme ord 27 marzo 2003

a cura di Daniela Bolognino