l giudizio che si instaura a seguito della decisione di risolvere il contratto di Dirigente Generale dell’Azienda Sanitaria locale a causa della verifica (conclusasi negativamente) dei risultai amministrativi e di gestione di cui all’art. 1, comma 6, del d.lgs n. 512/94, convertito in legge n. 590/94 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), spetta alla giudice amministrativo. Il procedimento di verifica, infatti, si “caratterizza per le valutazioni discrezionali dell’amministrazione”, sicché il dirigente non vanta una posizione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo.
Verifica dei risultati amministrativi e di gestione – giurisdizione dell’A.G.A.
03.10.2003