Corte Costituzionale, 20 novembre 2002, n.505
E’ illegittima la previsione della legge della Regione Veneto n.3 del 2000, nella parte in cui fissa dei limiti quantitativi al conferimento nelle discariche ubicate nel Veneto di rifiuti speciali provenienti da fuori Regione.
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n.3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), promosso con ordinanza dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto.
Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n.3 del 2000, nella parte in cui vieta il conferimento nelle discariche ubicate nel Veneto di rifiuti speciali provenienti da fuori Regione, consentendo una riserva per tali rifiuti pari al 15% della capacità residua alla data di entrata in vigore della legge. Secondo il ricorrente la norma impugnata contrasterebbe sia con gli art.11 e 117, Cost. (in quanto vi sarebbe lesione degli interessi nazionali e dei principi della materia, fissati con il d.lgs. n.22 del 1997, di ricezione delle direttive 91/156 CEE, 91/689 CEE, 94/62 CEE, nonché delle competenze di programmazione spettanti allo Stato), sia con l’art.3, Cost. (per disparità di trattamento tra operatori di diverse Regioni), sia con l’art.41, Cost. (per lesione della libertà di iniziativa economica), sia, infine, con l’art.120, Cost. (per imposizione di ostacoli e limitazioni alla libera circolazione di cose fra Regioni).
La Corte costituzionale dichiara che la questione è fondata sotto il profilo della violazione dell’art.120, Cost. L’art.33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto n.3 del 2000, prevedendo limitazioni, seppur relative, all’introduzione di rifiuti speciali nel territorio della Regione, viola infatti l’art.120, Cost., il quale, sia nel testo originario, sia in quello introdotto dalla legge cost. n.3 del 2001, vieta alle Regioni di adottare provvedimenti ostacolanti la libera circolazione delle cose, così ponendo un limite assoluto, correlato ai beni in quanto tali e non soltanto ad una loro quantità che la norma impugnata determina del resto in misura decisamente esigua.
Per tali ragioni la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto n.33 del 2000, nella parte in cui dispone che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale possano essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio all’entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del 15% della loro capacità ricettiva residua a quella data esistenza.