Sulla nozione di “popolazioni interessate” alla istituzione di nuovi Comuni

10.02.2003

Corte costituzionale, 10 febbraio 2003, n.47

E’ illegittima la previsione contenuta all’art.10, comma 3, legge della Regione Lombardia n.28 del 1992, che esclude a priori dall’ambito delle consultazioni di cui all’art.133, comma 2, Cost., le popolazioni diverse da quelle residenti nelle frazioni che intendano erigersi a Comune, indipendentemente da ogni valutazione in concreto circa la sussistenza di un loro specifico interesse.

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.10, comma 3, legge della Regione Lombardia 7 settembre 1992, n.28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) e della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n.21 (Istituzioni del Comune di Baranzate in Provincia di Milano), promosso con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.10, comma 3, legge della Regione Lombardia n.28 del 1992, e dell’intera legge della Regione Lombardia n.21 del 2001. La questione sollevata trae origine dalla vicenda dell’erezione in Comune della frazione di Baranzate mediante distacco dal comune di Bollate, disposta con la legge della Regione Lombardia n.21 del 2001, dopo un referendum consultivo, indetto ai sensi dell’art.10, comma 3, della legge della Regione Lombardia n.28 del 1992, in cui sono stati ammessi al voto, non tutti gli elettori del Comune di Bollate, ma unicamente i residenti della frazione intenzionata a distaccarsi. Secondo il ricorrente, le norme impugnate contrasterebbero con l’art.133, comma II, Cost., il quale deve essere interpretato in senso ampio, e precisamente nel senso che alla consultazione referendaria prodromica all’istituzione di un nuovo Comune debbano partecipare tutti i cittadini del Comune da cui avviene il distacco, essendo quest’ultimo destinato a subire la contrazione della propria popolazione e del proprio territorio a favore dell’istituendo nuovo Comune.
La Regione Lombardia, costituitasi in giudizio, conclude per la non fondatezza della questione, sostenendo che dalla previsione di cui all’art.133, comma 2, Cost., non è possibile derivare un concetto univoco di “popolazioni interessate” e che è il Consiglio regionale il quale, al fine di verificare se una consultazione generalizzata della popolazione sia o meno imposta, deve compiere, caso per caso, la valutazione degli elementi di fatto al momento di indire il referendum consultivo. Secondo la difesa della Regione Lombardia, inoltre, la materia “circoscrizioni comunali”, non essendo più citata nel testo del nuovo art.117, Cost., dovrebbe appartenere alla legislazione residuale regionale, con la conseguenza che la corretta interpretazione/attuazione della norma contenuta all’art.133, comma 2, Cost., potrebbe essere fatta direttamente dalla legge regionale.
Il Comune di Bollate, costituitosi in giudizio, conclude per l’accoglimento della questione. L’art.10, comma 3, della legge regionale n.28 del 1992 violerebbe infatti l’art.133, comma 2, Cost., perché sancisce in via generale ed astratta che soltanto le popolazioni delle frazioni che intendano erigersi in comune debbano essere sentite, a prescindere da qualsivoglia indagine in ordine alla portata e agli effetti del distacco e, quindi, al concreto interesse dell’intera popolazione del Comune che subisce il distacco medesimo a partecipare alla consultazione.
La Corte costituzionale dichiara che la questione concernente l’art.10, comma 3, della legge n.28 del 1992 (sulla base della quale è stata adottata la legge n.21 del 2001, tipica legge provvedimento) è fondata. Infatti, come già chiarito (sentenze n. del 1995 e n.94 del 2000), spetta alla legge regionale dare attuazione all’art.133, comma 2, Cost., così potendo il legislatore regionale escludere dalla consultazione le popolazioni della restante parte del Comune che subisce la decurtazione territoriale, sia pure sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato. Tuttavia, la legge regionale impugnata adotta una regola che porta ad escludere a priori dall’ambito della consultazione le popolazioni diverse da quelle residenti nei territori oggetto della variazione, indipendentemente da ogni valutazione in concreto circa la sussistenza di un loro interesse.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.10, comma 3, della legge della Regione Lombardia n.28 del 1992 e della legge della Regione Lombardia n.21 del 2001.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla nozione di “popolazioni interessate” di cui all’art.133, comma II, Cost.: sentenze n.433 del 1995; n.94 del 2000

a cura di Chiara Aquili