Entra in vigore la Legge Comunitaria 2002, numerose le novita’ per l’ambiente

28.02.2003

Il 7 febbraio u.s. e? stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.31, supplemento ordinario n.19, la legge 3 febbraio 2003 n.14 recante Disposizioni per l?adempimento degli obblighi derivanti dall?appartenenza dell?Italia alle Comunità Europee (meglio nota come Legge Comunitaria 2002).

Il provvedimento recepisce ben 37 direttive comunitarie riguardanti materie diverse. Tra le altre, numerose sono le norme destinate ad innovare la disciplina in diversi settori di rilevanza ambientale. Il provvedimento di nuova emanazione prevede, infatti, il recepimento delle ultime direttive europee in materia di limiti di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti, di ozono nell?aria, informazione e consultazione dei lavoratori, nonché interviene direttamente su alcune disposizioni ambientali già in vigore nel nostro Stato: tra gli altri, il D.lgs. n.22/1997 relativo alla gestione dei rifiuti e degli imballaggi, il D.lgs. n.626/1994 (e successive modifiche) in tema di sicurezza dei lavoratori, e il D.lgs. n.532/1999 recante disposizioni in materia di lavoro notturno.
Per dare attuazione agli obblighi di fonte comunitaria il legislatore ha optato per due  diverse procedure:
– conferimento di una delega: per le direttive elencate negli allegati ?A? e ?B? della Comunitaria e per la cui attuazione è ritenuto necessario un intervento normativo più articolato e complesso, il Parlamento ha delegato il Governo all?adozione di specifici decreti legislativi. La delega dovra? essere esercitata entro un anno dall?entrata in vigore della Comunitaria secondo le modalita? indicate al Capo I.
– intervento diretto: al Capo II della legge, il legislatore ha introdotto direttamente le modifiche (correzioni, integrazioni) alle disposizioni vigenti, per lo più necessarie ad eliminare situazioni di contrasto con il Trattato istitutivo delle Comunità Europee e con il diritto comunitario derivato. In questo caso, per essere valide ed efficaci, le modifiche seguono i tempi dell?entrata in vigore della legge Comunitaria emdesima (22 febbraio 2003).
Per quanto attiene alle innovazioni introdotte in diversi settori del diritto ambientale, rientrano in questa seconda categoria, le modifichei apportate alle seguenti materie:
– Sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Per effetto della sostituzione del comma 5 dell?art. 55 del D.lgs. n.626/1994, il datore di lavoro è obbligato a fornire, a proprie spese, ai lavoratori speciali dispositivi di correzione, in funzione dell?attività svolta. In particolare l?obbligo scatta quando gli stessi sono ritenuti necessari a seguito delle visite mediche previste dallo stesso articolo 55 e quando non è possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
– Etichettatura degli imballaggi. A seguito della soppressione del secondo periodo dell?art. 36, comma 5, del D.lgs.n.22/1997, ?criteri informatori dell?attivita? di gestione dei rifiuti di imballaggio?, fino all?avvenuta identificazione a livello europeo di un sistema di etichettatura degli imballaggi per prodotti liquidi, vengono meno gli obblighi attualmente vigenti in materia.
Occorrera? invece attendere l?emanazione degli appositi decreti legislativi da parte del Governo, per l?effettiva introduzione nel diritto interno delle innovazioni riguardanti i seguenti ambiti:
– limiti nazionali di emissione in atmosfera di alcune sostanze inquinanti, in recepimento della direttiva 2001/81/Ce del 23 ottobre 2001;
– ozono nell?aria, in recepimento della direttiva 2002/3/Ce del 12 febbraio 2002;
– immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in recepimento della direttiva 91/414/Ce del 15 luglio 1991.

Sempre tra le materie oggetto di delega va, inoltre, segnalato quanto disposto con riferimento alle c.d. audit ambientali.
Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331UE del 4 aprile 2001, il Governo dovrà emanare un apposito regolamento di recepimento dei ?criteri minimi di attuazione delle ispezioni ambientali negli Stati membri?.
Ai sensi dell?art. 23 della Legge Comunitaria, gli impianti industriali, imprese e siti, c.d ?controllati?, ovverosia per il cui esercizio, ai sensi del diritto comunitario, è necessario il rilascio di un?autorizzazione, un permesso o una licenza, devono essere sottoposti ad ispezione ambientale. Il regolamento governativo dovrà individuare i principi cui dovranno ispirarsi organizzazione, realizzazione, controllo e pubblicità di tali ispezioni.
In particolare dovranno trovare precisa disciplina nel nuovo regolamento:
– i criteri minimi per l?effettuazione delle audit sotto la duplice forma di (i) verifiche della conformità degli impianti agli standard ambientali comunitari e (ii) monitoraggio dell?impatto ambientale degli impianti controllati;
– le modalita? per la predisposizione da parte delle Amministrazioni competenti di un Piano delle ispezioni ambientali. Tale Piano dovrà indicare l?area geografica, il periodo e i siti soggetti ad audit,  prevedere procedure di controllo straordinario e proporre una cadenza di verifica periodica;
– i criteri per disciplinare le visite in sito (secondo la raccomandazione UE le ispezioni saranno obbligatorie in alcuni casi precisi, quali indagini effettuate a seguito di reclami ambientali, relative a incidenti, inconvenienti o inadempienze, ovvero quali verifiche precedenti il rilascio del rinnovo di un’autorizzazione per un’attività presso un impianto controllato);
– l?elaborazione di una Banca dati delle ispezioni effettuate, accessibile al pubblico.

a cura di Emauela Gallo