Sul trattamento economico dei soggetti che, pur appartenendo ad altra qualifica, svolgano temporaneamente funzioni apicali

26.03.2003

E’ legittimo l’art.24, comma 3, della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n.25, nella parte in cui prevede, nei confronti dell’assistente sociale coordinatore che abbia svolto le mansioni di dirigente responsabile del servizio di assistenza sociale, la non attribuzione del trattamento fondamentale corrispondente a tale ultima qualifica.

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.24, comma 3, della legge Regione Lombardia 26 aprile 1990, n.25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1986, n.1 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”) promosso con ordinanza del Consiglio di Stato – sezione quinta.

Con ordinanza del 13 marzo 2002, il Consiglio di Stato – sezione quinta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.24 della legge della Regione Lombardia n.25 del 1990, nella parte in cui prevede, nei confronti dell’assistente sociale coordinatore che abbia svolto le mansioni di dirigente responsabile del servizio di assistenza sociale, l’attribuzione soltanto del trattamento economico spettante per la qualifica di appartenenza e delle indennità connesse all’esercizio delle mansioni concernenti la qualifica superiore, e non anche del trattamento fondamentale corrispondente a tale ultima qualifica. Secondo il giudice rimettente, la disposizione in esame contrasterebbe sia con l’art.36 della Costituzione (principio di proporzionalità della retribuzione), sia con il principio di ragionevolezza (art.3, Cost.), in quanto il legislatore regionale avrebbe, nella specie, individuato i presupposti per il legittimo espletamento delle mansioni superiori, negando, però, il corrispondente trattamento economico.
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione in quanto lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori non comporta che non possa essere considerata la specifica professionalità corrispondente al diverso livello di qualificazione del personale, accertato con le procedure previste. Il principio di proporzionalità della retribuzione, infatti, richiede che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, ma, sottolinea la Corte, non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzione appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato. Sulla base di tale principio, conclude la Corte costituzionale, l’art.24 della legge della Regione Lombardia n.25 del 1990, riconoscendo al personale temporaneamente affidatario delle funzioni apicali il diritto ad un compenso aggiuntivo (costituito dalle indennità accessorie spettanti per l’esercizio di funzioni dirigenziali), garantisce, seppur nel minimo essenziale, l’attuazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e qualità del lavoro prestato.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.24, comma 3, della legge della Regione Lombardia n.25 del 1990.

Giurisprudenza richiamata:
– sul principio di proporzionalità della retribuzione: sentt. n.57 del 1989, n.296 del 1990, n.101 del 1995, n.273 del 1997

a cura di Chiara Aquili