Sulla rilevanza dello svolgimento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente prima e dopo l’entrata in vigore dell’art. 15 d.lgs., 29.10.1998, n. 387

29.10.2003

Prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 d.lgs. 387/1998, l’espletamento da parte del pubblico dipendente di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica rivestita, non aveva, salvo diversa disposizione di legge, rilievo ai fini della progressione in carriera attesa l’indisponibilità degli interessi pubblici coinvolti e la necessità che i provvedimenti di nomina o di inquadramento fossero conformi alla normativa legislativa e contrattuale.

Dopo l’abrogazione dell’art. 57 d.lgs. 29/1993, la cui operatività è stata più volte differita, l’art. 56 dello stesso decreto, nel testo novellato dall’art. 25 d.lgs. 80/1998, ha introdotto il principio della retribuibilità dell’effettuazione di mansioni superiori solo a decorrere dalla data che sarebbe stata fissata dai contratti collettivi. Tale normativa è stata ulteriormente modificata dall’art. 15 d. lgs. 387/1998 che ha previsto il diritto alla retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori con decorrenza dalla sua entrata in vigore.

a cura di Andrea Pietropaoli


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