La condotta del pubblico dipendente di un ente locale concretatasi in ripetute assenze ingiustificate e sistematiche dal luogo di lavoro, senza autorizzazione del superiore gerarchico e senza timbratura del cartellino (cosicché lo stesso è risultato presente ed ha percepito la relativa retribuzione) integra l’ipotesi previste dall’art. 25, 6° co., lettere E e G, del vigente contratto collettivo per i dipendenti degli enti locali, le quali configurano come cause di licenziamento disciplinare la “grave incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio” nonché la “violazione dei doveri di comportamento non compresi nelle lettere precedenti, rivestente gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Assenza sistematica senza permesso del pubblico dipendente: configurabilità del licenziamento disciplinare
30.10.2003