Il disegno di legge delega in materia ambientale

15.11.2004

Il 16 ottobre u.s. il Presidente del Senato ha trasmesso a quello della Camera il disegno di legge, ora all’esame dei deputati, n. 1798-D, concernente la “delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”.
Il disegno di legge in argomento ha, non poco, animato il dibattito politico nello scorso mese di ottobre a causa, fondamentalmente, di due motivi: l’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo ai fini della sua approvazione da parte dell’aula di Palazzo Madama e la presenza, in esso, di disposizioni che hanno costituito la naturale prosecuzione della politica dei condoni, che sembrava aver raggiunto il suo apice con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante il c.d. “terzo condono edilizio” (che la Corte Costituzionale ha avuto modo di correggere, in parte, con la sentenza 28 giugno 2004, n. 196). Alcune disposizioni della delega vanno, altresì, a modificare due articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, introducendo, anche in tale contesto, un vero e proprio condono per le opere realizzate su aree o immobili soggetti a vincoli paesaggistici senza la necessaria autorizzazione o in violazione di essa.
L’iter parlamentare del disegno di legge de quo è stato al quanto tormentato se si considera che sono, oramai, più di due anni che le due assemblee parlamentari si rinviano a vicenda il testo dello stesso apportando continuamente modifiche.
Altro indice dell’estrema rilevanza che riveste l’approvazione del disegno legge in argomento è il fatto che il Ministro proponente (dell’Ambiente e della tutela del territorio) ha licenziato il testo normativo di concerto con altri dieci ministri della Repubblica, dei quali 4 senza portafogli (Funzione pubblica, Affari regionali, Politiche comunitarie e Innovazione e tecnologie).
Al fine di rendere “più agevole” il percorso di approvazione della delega in materia ambientale si è scelto l’escamotage dell’articolo unico composto di ben 54 commi.
Per il futuro, in caso di approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati, è previsto un super lavoro per l’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente, atteso il gran numero di decreti legislativi previsti nella delega.
In nome della razionalizzazione della normativa in materia di ambiente e nel pieno rispetto della filosofia di semplificazione del sistema legislativo, il comma 1 del disegno di legge prevede non solo la semplice possibilità di adottare decreti legislativi, ma anche quella di addivenire alla redazione di appositi testi unici nei settori cardine della materia normata: gestione dei rifiuti, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, gestione delle aree protette ed interventi di protezione di specie di flora e fauna protette, tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, razionalizzazione delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC), nonché in ordine alla tutela dell’aria, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni nell’atmosfera.
Alla delega è assegnato un termine di effettuazione di due anni, mentre i decreti legislativi in argomento dovranno essere adottati del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il responsabile per le politiche comunitarie e con gli altri ministri interessati. È, altresì, previsto il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali.
Ancora da rilevare è quanto previsto al comma 5 dell’articolo unico, ove è prescritta per i testi dei decreti legislativi da adottare, oltre all’analisi tecnico-normativa, l’analisi dell’impatto della regolamentazione, procedure strumentali all’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
I limiti iscritti nella delega che il Governo dovrà rispettare nella redazione dei decreti legislativi concernono, soprattutto la garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente, anche attraverso una più accorta utilizzazione delle risorse naturali, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia, in particolare con riferimento a quanto disposto dall’art. 174 Trattato CE.
La tutela dell’ambiente non può non avere come presupposto necessario un adeguato sistema di controlli e la relativa certezza delle sanzioni, tutto in armonia con le direttive comunitarie impartite dall’Unione europea tanto in materia ambientale, quanto a garanzia del rispetto della regole sulla concorrenza che devono impedire eventuali fenomeni di distorsione nella competitività dei sistemi territoriali. A tal proposito la delega si ispira proprio ai dettami di fonte comunitaria inerenti l’affermazione dei principi di prevenzione e di precauzione, in connessione con la riduzione degli inquinamenti ed in ottemperanza del principio «chi inquina paga».
Anche sotto il profilo della tecnica legislativa, sicuramente singolari appaiono le modifiche apportate dal Senato ai commi dal 32 al 39 del disegno di legge, che racchiudono, inoltre, proprio le disposizioni in materia di “condono paesaggistico” che tanto hanno fatto discutere. Innanzitutto, al comma 32, viene disposta una vera e propria diffida al Comune di Bari, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, in ordine alla demolizione di immobili abusivi localizzati in una località denominata Punta Perrotti, già confiscati a favore del succitato Comune a seguito di sentenza penale passata in giudicato. Ove dovesse persistere l’inottemperanza da parte dell’ente locale, la norma prevede l’esercizio del potere sostitutivo da parte della regione Puglia, ed in costanza di un eventuale inerzia anche di quest’ultima, il Direttore generale per i beni architettonici del citato Ministero è competente, in via sostitutiva, all’espletamento delle procedure di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche del Ministero della Difesa, previa convenzione. Quanto descritto non sembra propriamente avere i riconosciuti caratteri della generalità e astrattezza che dovrebbero caratterizzare i provvedimenti normativi, e ciò sembra poter far concludere di trovarsi dinnanzi alla disposizione di una “legge provvedimento”, addirittura inserita in un comma dell’articolo unico costituente una delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi e testi unici! Di completamento al procedimento sopra illustrato sono i successivi commi 33 e 34 del disegno di legge.
Il comma 37 dell’articolo unico ha costituito il più aspro terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, al momento del voto di Palazzo Madama. Tale disposizione, infatti, estende sino al 31 gennaio 2005 il termine per “sanare” eventuali abusi edilizi realizzati entro il 30 settembre 2004, in violazione della normativa posta a tutela dei beni paesaggistici. La norma si riferisce ai lavori compiuti su beni paesaggistici effettuati senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa. La “redenzione” è possibile solo ove i materiali utilizzati per la realizzazione abusiva dell’opera risultino essere comunque compatibili con il contesto paesaggistico e previo il pagamento di due sanzioni pecuniarie: quella prevista dall’art. 167 del d. lgs n. 42/2004 (maggiorata da un terzo alla metà) ed una aggiuntiva determinata dall’autorità amministrativa competente, comunque compresa tra tremila e cinquantamila euro.
Tra le altre disposizioni della delega, particolarmente interessanti risultano essere quelle iscritte a tutela della promozione dell’informazione ai consumatori in ordine all’impatto ambientale conseguente dalla produzione e smaltimento di prodotti che possono causare inquinamento atmosferico (comma 9, punto 5) e quelle autorizzanti uno stanziamento di fondi per realizzare campagne di comunicazione istituzionale atte a diffondere la conoscenza e sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle modifiche legislative concernenti l’attuazione di quanto previsto dalla legge delega (comma 16).
Il procedimento di adozione dei suddetti decreti legislativi sarà caratterizzato dalla partecipazione attiva (consultiva) alle fasi preparatorie di organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la tutela ambientale e per la tutela dei consumatori (comma 14).

a cura di Valerio Sarcone


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