E’ stato approvato, il 20 febbraio 2009, il D.lgs n. 23 che modifica il D.lgs 17 marzo 1995, n. 230 e che dà attuazione alla direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Più in particolare, viene istituito un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un’adeguata protezione della popolazione. Viene descritta la procedura che le autorità competenti dello Stato d’origine devono seguire per ottenere l’autorizzazione alla spedizione da parte delle autorità competenti dello Stato di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, sia che la spedizione avvenga tra Stati membri, sia che avvenga tra Stati membri e Paesi terzi, sia che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito debbano solo transitare all’interno della Comunità. Le autorità degli Stati membri di destinazione o di transito possono comunicare il loro consenso alla spedizione, o, con le dovute motivazioni, le condizioni che considerano necessarie per dare il loro consenso oppure il loro rifiuto a dare il consenso. La spedizione eseguita senza essere stata preventivamente autorizzata può essere punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da dieci a quarantamila euro.
Approvato il decreto legislativo che attua la direttiva 2006/117/Euratom, in materia di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
16.06.2009