Adotta la Direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE).

23.07.2009

E’ stata adottata, il 23 aprile 2009, la direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra. La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio crea un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (sistema comunitario) al fine di favorire le riduzioni delle emissioni di tali gas all’insegna dell’efficacia dei costi e dell’efficienza economica.

Le modifiche apportate dalla direttiva 2009/29/CE riguardano, in particolare: l’adeguamento della normativa per l’attuazione di un impegno più rigoroso della comunità in materia di riduzioni, superiore al 20%; la disciplina relativa alla modifica degli impianti; l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e il quantitativo comunitario di quote; la messa all’asta delle quote stesse; le misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; l’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica; il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni; le misure in caso di fluttuazioni eccessive di prezzi. Inoltre viene interamente sostituito l’allegato I sulle categorie di attività cui si applica la presente direttiva e vengono introdotti l’allegato II bis “Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all’insegna della solidarietà e della crescita nella Comunità, al fine di ridurre le emissioni e favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici” e II ter “Distribuzione delle quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lett. c), che riflettono gli sforzi anticipati di taluni Stati membri di conseguire una riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra.

a cura di Laura De Vito


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