Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/01 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la controversia avente ad oggetto il rimborso delle spese per il patrocinio legale relativo ai procedimenti penali sostenuti da un segretario generale del comune, poi prosciolto.
La previsione di cui all’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01 non si presenta idonea a fondare la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto, sebbene il procedimento penale risalga al 1990 (al 1997 la sentenza di assoluzione), bisogna guardare, non alla collocazione temporale del fatto originario da cui scaturisce la pretesa risarcitoria, ma “per le controversie insorte successivamente al 15 settembre 2000, alla domanda da cui le controversie sono originate”, e precisamente se siano “relative a questioni inerenti al rapporto di pubblico impiego sorte successivamente al momento del trapasso della giurisdizione.”