Competenza dell’A.G.O. per le controversie sui concorsi interni

07.10.2004

Il ricorso proposto davanti all’A.G.A. per l’annullamento di un provvedimento di esclusione da un corso-concorso per il passaggio tra le aree B1 – B2 – B3 (profili professionali Amministrativo-Tributario) è inammissibile. La controversia in questione ha ad oggetto i concorsi interni alla P.A. e come tale rientra tra le controversie devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Quando l’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165/01 devolve, in via residuale, all’A.G.A. le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si riferisce “esclusivamente alle controversie in materia di concorsi finalizzati all’instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro”, dove il termine assunzione va inteso come “negozio giuridico finalizzato specificamente al reclutamento e cioè alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.”

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/MI_200403273_SE.doc

a cura di Daniela Bolognino