Potestà legislativa regionale in materia di accesso ai pubblici concorsi per la costituzione di rapporti di lavoro con amministrazioni diverse da quelle indicate nell’art. 117, 2° co., lett. g), Cost. .

14.12.2005

È fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Marche, che ha impugnato l’art. 53, l. 27.12.2002, n. 289 (“Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l’identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente”), poiché introduce un meccanismo di equivalenza ai fini della costituzione del rapporto di lavoro con le ASL, così incidendo su materia appartenente alla competenza esclusiva regionale, quando l’art. 117, 2° co, lett. g), Cost. riserva alla competenza legislativa statale esclusivamente “l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.
La norma impugnata, equiparando nella valutazione dei titoli dei candidati partecipanti ai pubblici concorsi i medici che abbiano conseguito specializzazioni ed i lavoratori dipendenti, detta una disciplina generale ed inderogabile concernente le procedure concorsuali di accesso del personale medico alle aziende regionali del Servizio sanitario nazionale ed è, quindi, illegittima nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti locali

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a cura di Andrea Pietropaoli