Salvo che per gli atti che non siano espressamente ricompresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, o che siano attribuiti al Segretario comunale o al direttore generale, apparterrà alla competenza del dirigente comunale ogni atto e provvedimento che impegni l’amministrazione verso l’esterno, compresi i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi “il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo” ( ex art. 107, comma 2 e 3 d.lgs. n. 267/200).
Ove non sia prevista la qualifica dirigenziale di cui all’art. 107, comma 2 e 3 d.lgs.n. 267/00, le funzioni in questione verranno esercitate, o da un responsabile dell’ufficio designato con atto motivato del Sindaco, o dal Segretario comunale, quale organo che “sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività”, laddove tale conferimento manchi (art. 109, comma 2, d.lgs. n. 267/00).
www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/PG_200400674_SE.doc;