L’equiparazione dei componenti di R.S.U. ai dirigenti sindacali di cui alla l. 300/1970 ex art. 12 d.lgs. 165/2001 concerne solo il trasferimento delle guarentigie proprie dei dirigenti sindacali previste dallo Statuto dei Lavoratori e non anche i poteri e delle prerogative della R.S.A.
Il funzionamento a maggioranza che connota la struttura e l’operatività delle R.S.U. – quale risulta dalle fonti collettive che le disciplinano – implica che ogni attività sindacale dell’organismo debba essere manifestata all’esterno secondo il criterio della rappresentatività a maggioranza con esclusione dell’attività della singola sigla sindacale.