Il riparto di giurisdizione disposto all’art. 63 del d.lgs. n. 165/01, vede il sussistere della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La disposizione normativa si riferisce tanto alle “procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro” quanto alle “ prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore”. Rientreranno invece nella giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie attinenti a concorsi interni e/o a selezioni strumentali all’accesso del personale già assunto ad una qualifica superiore, ma nell’ambito della medesima area.
(Il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, avendo ad oggetto l’esclusione della ricorrente da una procedura di riqualificazione per il passaggio, all’interno della medesima area, dalla posizione economica C1 alla posizione C2).
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/NA_200501312_SE.doc