Tar Campania – Napoli, 3 marzo 2005, n. 1561 – Difetto di giurisdizione

30.03.2005

All’art. 63, d.lgs. n. 165/01 si devolvono al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, salvo che per quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.
Tale disposizione rappresenta la conseguenza processuale “del principio introdotto dal legislatore sul piano sostanziale, volto ad affermare nel settore del pubblico impiego la logica gestoria propria del datore di lavoro privato” (ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/01).
Con riferimento alla fase transitoria del nuovo riparto di giurisdizione, l’art. 45 comma 17, d. lgs. n. 80/98, individua il 30 giugno 1998, quale momento di trapasso della giurisdizione, attribuendo all’A.G.A., le controversie antecedenti a tale data e da proporre a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000, ed all’A.G.O. le controversie successive alla stessa.
La controversia introdotta con il gravame in esame è di competenza dell’A.G.O., in quanto:
– il petitum rientra nel rapporto di lavoro, consistendo nella rivendicazione di emolumenti integrativi della prestazione retributiva;
– il dato temporale di riferimento si estende oltre il 30 giugno 1998, investendo, infatti, periodi del rapporto di lavoro anche successivi alla suddetta data.

La lesione dei diritti del ricorrente (nello specifico la lesione delle aspettative ad un adeguamento delle sue spettanze economiche) va imputata a comportamenti illeciti di natura permanente del datore di lavoro, con conseguente necessità, “ai fini del discrimine temporale, di far riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza”.

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/NA_200501561_SE.doc

a cura di Daniela Bolognino