A norma dei vari contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti locali, l’esistenza di un atto formale di incarico é indispensabile per il riconoscimento, agli effetti economici, delle mansioni superiori svolte dai predetti dipendenti, essendo il loro stato giuridico ed economico strettamente correlato alla qualifica formalmente attribuita dalle amministrazioni di appartenenza secondo i procedimenti normativamente previsti.
Condizione della retribuibilità delle mansioni superiori é la sussistenza, nella specifica unità organica dove presta o ha prestato servizio il dipendente in questione, di un effettivo posto di pianta organica di qualifica superiore vacante e disponibile, o – comunque – non coperto per assenza del titolare, dovuta ad una causa non ordinaria e ricorrente (esclusa, quindi, l’ipotesi dell’assenza del titolare per congedo ordinario, ovvero l’ipotesi delle brevi assenze del titolare per malattia).
La sentenza della Corte Costituzionale n. 296/1990, secondo cui, qualora l’assegnazione a mansioni superiori del pubblico dipendente si protragga oltre il termine di sessanta giorni nell’anno solare, spetta al prestatore di lavoro, ex art. 36 Cost. ed ex art. 2126, 1° co., cod. civ., il trattamento corrispondente all’attività svolta, é rigorosamente circoscritta, sul piano oggettivo, al solo ambito del rapporto di lavoro dei dipendenti delle U.S.L. (caratterizzato da rilevanti peculiarità di disciplina organizzativa) e trova il suo necessario fondamento giuridico proprio nell’esistenza di una specifica norma legislativa – art. 29 D.P.R. n. 76181979, la quale, adeguatamente interpretata, consente, eccezionalmente, la retribuibilità delle mansioni superiori di fatto eseguite dal dipendente.
La retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente in assenza delle condizioni di cui sopra non può trovare fondamento neppure nell’art. 36 Cost., poiché il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla quantità e qualità del lavoro prestato sancito dalla predetta disposizione, non é applicabile incondizionatamente nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quello post dall’art. 98 Cost..
Non può farsi riferimento all’indebito arricchimento del datore di lavoro pubblico per sostenere il diritto al trattamento economico connesso allo svolgimento di mansioni superiori, dal momento che l’actio de in rem verso, prevista dall’art. 2041 c.c., presuppone per sua natura un’effettiva diminuzione di valore degli elementi patrimoniali, circostanza che non si verifica nel caso di svolgimento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente in generale.
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