Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, con ricorso del 6 febbraio 2004, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria del 5 dicembre 2003, n. 28 (inquadramento degli ispettori fitosanitari) per violazione del principio costituzionale del concorso pubblico di cui all’art. 97, comma 3, Cost.. La disposizione in questione consentiva l’accesso, alla qualifica superiore di “funzionario D3”, previo superamento di un concorso per titoli ed esami, al solo personale interno che, alla data di entrata in vigore della legge, svolgesse “le mansioni di ispettore fitosanitario o ne avesse acquisito la qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale espletati dalla stessa Regione e svolgesse attività tecnico ispettive (specificatamente elencate) ovvero fosse componente essenziale ed indispensabile di talune commissioni regionali”.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria del 5 dicembre 2003, n. 28.
Il passaggio da un’area funzionale ad un’altra è soggetto alla regola del concorso pubblico, in quanto comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro; tale regola può essere derogata solo in presenza “di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione”, situazione non riscontrata nella normativa sottoposta al vaglio di costituzionalità.
La predisposizione di concorso interamente riservato al solo personale interno per l’accesso alla qualifica di funzionario D3 si presenta, infatti, viziata da irragionevolezza in quanto non “sussiste una specificità in senso assoluto delle colture e della vegetazione calabrese nel panorama fitosanitario nazionale e comunitario” tale da giustificare la limitazione d’accesso per le attività tecnico-ispettive. Si rileva inoltre che l’accesso è consentito, sempre nell’abito del personale interno, a soggetti che svolgono funzioni tecniche o amministrative, “per le quali è del tutto inconferente il riferimento a questa presunta specificità assoluta delle colture e della vegetazione”.
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