Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4.

10.05.2005

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale), con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Le disposizioni in questione prevedono “l’inserimento nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale (S.s.n.) del personale, già assunto con contratto a tempo indeterminato da unità operative o strutture sanitarie private, che risulti in esubero a seguito dei processi di riconversione o disattivazione o soppressione delle predette unità e strutture, determinati dall’attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006; tale inserimento riguarda il personale delle strutture che abbiano stipulato accordi contrattuali ai sensi dell’art. 23 della legge della Regione Marche 16 marzo 2000, n. 20.(art. 1).” Lo strumento utilizzato per l’immissione nei ruoli regionali è una “procedura riservata” di “selezioni per i titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale, svolte dalle aziende del S.s.r. mediante commissioni esaminatrici appositamente nominate” (art.2). Infine, l’art. 3 detta criteri per la determinazione del fabbisogno d’organico finalizzato all’inserimento del personale risultato idoneo.
L’eccezione di incostituzionalità viene sollevata in quanto l’utilizzo di questa “procedura riservata” permette che “siano fatte assunzioni in pubblico impiego, coprendo con tale sistema i posti in organico e predisponendo anche un aumento dell’organico in caso di sua insufficienza per l’inserimento del personale in esubero che abbia superato la procedura selettiva riservata”.

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale).

Il concorso pubblico è, ai sensi dell’art. 97, comma 3, Cost., la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego; è, infatti il “meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa”. Una deroga alla regola del concorso pubblico, prevista al medesimo art. 97, comma 3, Cost. è “possibile soltanto in presenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore nell’esercizio di una discrezionalità non irragionevole, che trovi il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione”.

Tali ragioni giustificatrici non sono rinvenibili nelle disposizioni in questione, in quanto prevedono una limitazione dei soggetti cui è possibile accedere alla procedura di reclutamento al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato da strutture sanitarie private, ancorché firmatarie di accordi contrattuali ex art. 23 della legge della Regione Marche n. 20 del 2000, e comportando una “arbitraria e irragionevole forma di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi”, non sorretta dalla ragionevole valorizzazione delle specifiche professionalità acquisite dal personale in questione.

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a cura di Daniela Bolognino