Data l’applicazione ai rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzato delle disposizioni del capo I, titolo II, del libro quinto del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato ed in difetto di norme che esplicitamente escludano l’operatività di disposizioni del rapporto di lavoro privato, si deve ritenere che il termine di decadenza ex art. 6 l. 15 luglio 1996, n. 604, trovi applicazione anche nel licenziamento del dipendente di una pubblica amministrazione.
L’applicazione dell’art. 6 cit. non è incompatibile con le speciali disposizioni in tema di sanzioni disciplinari dettate in materia di impugnazione delle sanzioni disciplinari.