Applicabilità della normativa in materia di assunzioni prevista all’art. 1, comma 95 l. n. 311/04 (finanziaria 2005) ai passaggi tra le aree.

04.06.2006

L’art. 1, comma 95, l. n. 311/04 (finanziaria 2005) stabilisce che “per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. …omissis”.

Questo articolo, che prevede il c.d. “blocco delle assunzioni”, è applicabile anche alle progressioni di carriera tra le aree.
L’espressione utilizzata dal legislatore “assunzioni di personale”, nell’art. 1, comma 95, l. n. 311/04, si riferisce, oltre che al reclutamento di nuovo personale da inserire in organico tramite concorsi pubblici aperti a tutti, “anche al reclutamento, in una determinata area di inquadramento, di personale “interno” alla stessa amministrazione proveniente da un’area inferiore, a seguito delle procedure di riqualificazione o di altro tipo di progressione di carriera di una posizione lavorativa già esistente.”
Il termine “assunzione” va correlato alla “qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale”; le progressioni verticali, infatti comportano una “novazione del rapporto, permettendo l’accesso a funzioni più elevate” ed il conseguente ampliamento della pianta organica.

In linea con l’interpretazione della Corte Costituzionale dell’art. 97 Cost., (per la quale ai pubblici uffici, che devono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento della Pubblica amministrazione, si accede mediante concorso salvi i casi stabiliti dalla legge), “il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema come quello oggi in vigore che non prevede carriere o le prevede in termini ristretti, deve essere attuato mediante una forma di reclutamento che permetta un selettivo accertamento delle attitudini”.

Dall’applicazione della normativa in questione rimangono escluse le c.d. “progressioni orizzontali”/passaggi interni all’area, che consentono un “adeguamento del trattamento economico nell’ambito di una gestione del singolo rapporto lavorativo assoggettabile al regime privatistico” e le cui giurisdizione permane in capo all’A.G.O.

(Il parere, avente ad oggetto l’Applicabilità della normativa in materia di assunzioni prevista all’art. 1, comma 95 l. n. 311/04 (finanziaria 2005) ai passaggi tra le aree, è stato richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

su: http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/3556-2005.htmwhat Google did to me

a cura di Daniela Bolognino